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Amm. Cont Manuel

 

Utilizzo bombole gas GPL in Condominio: norma UNI 7131/1999

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L'utilizzo di GPL in bombole ad uso domestico, anche nelle zone già raggiunte dalla metanizzazione, è ancora molto diffuso in ambienti condominiali quale fornitura di gas da cucina per la cottura dei cibi ovvero per il riscaldamento dell'acqua sanitaria. L'errato utilizzo delle bombole e/o la cattiva manutenzione degli impianti alimentati dalle stesse è una delle prime cause di incidenti in casa ed è quindi opportuno, per ridurre al minimo i rischi, prestare molta attenzione e seguire le norme di riferimento.

Gli impianti a gas ad uso domestico e similare devono essere realizzati in conformità della norma UNI 7131/1999 che in particolare fissa i criteri per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a GPL (Gas Petrolio Liquefatto) con portata termica nominale fino a 35 kW non alimentati da rete di distribuzione. La citata norma UNI, che si applica alla prima installazione ed alla sostituzione di "bidoni" di GPL singoli o fra loro collegati aventi capacità complessiva non maggiore di 70 kg, offre precise indicazioni per una corretta utilizzazione delle bombole a gas in casa ed in condominio.

DOVE COLLOCARE LE BOMBOLE GPL? LONTANE DA FONTI DI CALORE, IN LOCALI AERATI e MAI IN SEMINTERRATI E/O CANTINE

Allegati:
Scarica questo file (uni_7131.pdf)NORMA UNI 7131/1999[ CLICCA QUI PER VISUALIZZARE E/O SCARICARE IL TESTO DELLA NORMA UNI 7131 DEL 1999]387 Kb
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D.Lgs. n. 122/2005 - Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli aquirenti di immoboli da costruire

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Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122

"Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto questioni meramente formali o non conformi con i principi espressi dalla legge di delegazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2005;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

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Condominio e locazione: La ripartizione delle spese tra proprietario ed inquilino

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Per la ripartizione dei cosiddetti "oneri accessori" in caso di locazione di un immobile ovvero per la definizione delle spese tra proprietario ed inquilino, esistono diverse tabelle approvate dalle rispettive organizzazioni di categoria. Quella che segue è stata predisposta dalla Confedilizia e, come tutte le tabelle dello stesso tipo, per essere vincolante deve essere recepita dai regolamenti condominiali ovvero espressamente richiamata nei singoli contratti di locazione mediante la seguente formula tipo: "Per la ripartizione degli oneri accessori si rinvia alla Tabella di ripartizione oneri accessori proprietario/conduttore predisposta dalla Confedilizia e registrata a Roma - Atti privati al n. C 46286 in data 22.11.1994" .

Le spese a carico del proprietario sono indicate con la lettera "P" mentre quelle di competenza dell'inquilino con la lettera "I"

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