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Amm. Cont Manuel
Destinazione Italia: D.L. 145/2013 Prima controriforma alla disciplina sul Condominio
Con l'emanazione del DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 recante "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015" pubblicato sulla G.U. n. 300 del 23/12/2013 ed in vigore già dal 24/12/2013, il legislatore ha integrato e modificato la disciplina del condominio negli edifici di cui alla Legge n. 220/2012.
In particolare l'articolo 1 al comma 9 recita testualmente:
RIFORMA CONDOMINIO: Testo coordinato Codice Civile e disposizioni attuazione
TESTO COORDINATO
con modifiche ed integrazioni Legge n. 220/2012
ed art. 1, comma 9, D.L. n. 145/2013
Articoli dal 1117 al 1139 del CODICE CIVILE
LIBRO TERZO: Della proprietà - TITOLO VII: Della comunione
CAPO II: Del condominio negli edifici
Art. 1117
(Parti comuni dell'edificio)
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
Manutenzioni in Condominio: ambito applicazione IVA al 10%
Risale ormai al 1 gennaio 2000 l'applicazione a regime dell'IVA agevolata al 10% per i lavori di manutenzione in Condominio a prevalente destinazione abitativa ma ancora molti fornitori non lo sanno e spesso sollevano questioni.
L'ambito di applicazione dell'IVA ridotta è previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera B della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 ( la cosiddetta Finanziaria 2000) secondo le modalità ed i termini chiariti anche dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 247/E del 29/12/1999
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