Convocazione Assemblea condominiale: modalità e termini

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L'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, così come modificato dalla Legge 11 dicembre 2012 n. 220 recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici", prevede che "L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati."

Nel calcolo dei cinque giorni si deve comprendere anche il giorno della assemblea. Il termine decorre dalla ricezione dell’atto, e non dalla sua spedizione, per cui deve essere fatto riferimento al momento della effettiva consegna dell’avviso. Poiché ogni condomino ha il diritto di intervenire alla assemblea, la finalità della norma è proprio quella di metterlo in condizione di acquisire tutte le informazioni sufficienti a renderlo consapevole dell’oggetto della stessa, in modo da potervi partecipare in modo proficuo ed utile. Tale principio, affermato dalla Cassazione con Sentenza del 22 novembre 1985 n. 5769, non è stato più messo in discussione. La comunicazione dell’avviso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno non lascia spazio a problematiche di alcun tipo, che invece si presentano qualora sia stato adottato un metodo di notifica che non rilasci prova certa della regolarità della consegna e della precisa data della stessa.

La presunzione di conoscenza opera ai sensi della norma contenuta nell’art. 1335 c.c., in base alla quale ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. Di conseguenza rimane a carico del mittente, ossia nel caso in esame del Condominio convenuto dal condomino per la declaratoria di nullità e/o annullabilità della delibera, poiché adottata senza convocarlo, l’onere di provare, anche mediante la ricorrenza di circostanze presuntive affidate alla valutazione del giudice del merito, che tutti i condomini siano stati tempestivamente avvisati: per riuscire a fare ciò è sufficiente che dimostri l'avvenuto tempestivo recapito dell’avviso all'indirizzo del destinatario (come tale dovendosi intendere il luogo che, o per collegamento ordinario, come la dimora o il domicilio, o la per normale frequentazione, come il posto di esplicazione dell'attività lavorativa, o per preventiva indicazione, rientra nella sua sfera di controllo e dominio), salva la prova da parte del destinatario medesimo dell'impossibilità di acquisire in concreto l'anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà.

Da ciò consegue che anche nel caso in cui nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza assembleare il destinatario assente sia stato informato, mediante avviso di giacenza, della disponibilità della raccomandata presso l'ufficio postale, ancorché non abbia provveduto al tempestivo ritiro della stessa, in forza della generale presunzione  di conoscenza degli atti recettizi fissata dall'art. 1335 c.c., deve ritenersi osservata la prescrizione contenuta nell’art. 66 disp. att. c.c.

Per approfondimenti sull'argomento vedi http://www.elabor.eu/documenti-a-risorse/330-la-riforma-del-condominio-e-legge.html