Periodicita' manutenzione caldaie e prova fumi anche in Condominio

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Rispetto alla manutenzione periodica delle caldaie e della cosiddetta "prova fumi" esiste ancora un bel po' di confusione per molti utenti con unità immobiliari dotate di impianti di riscaldamento autonomi in Condominio e non solo. Considerato che oltre che di risparmio energetico si parla di sicurezza degli impianti alimentati a gas, per far chiarezza vediamo esattamente cosa prescrive la normativa in materia.

PERIODICITÀ DELLA MANUTENZIONE

La manutenzione della caldaia consiste in tutte quelle operazioni ordinarie che si eseguono su un impianto per verificare la rispondenza di quest'ultimo alle norme di sicurezza, per mantenerlo in buono stato e per garantire la sua efficienza nel tempo. Il DPR n. 74/2013 demanda all'impresa installatrice il compito di fornire precise indicazioni tecniche sulla periodicità e prescrizioni per eseguire la manutenzione all'impianto. Siccome per gli impianti domestici tali indicazioni non sono normalmente fornite dall'idraulico che ha installato la caldaia, il legislatore ha previsto di seguire le prescrizioni elaborate dal fabbricante dell'apparecchio. Infatti, ogni apparecchio che si acquista (la caldaia in questo caso, ma vale ad esempio per qualsiasi elettrodomestico) è corredato da un libretto d'istruzioni (detto anche manuale d'uso e manutenzione) dove sono specificate le operazioni da eseguire per la manutenzione e la periodicità con cui effettuarla. Pertanto, è demandato al costruttore stabilire la periodicità della manutenzione e le operazioni da svolgere sull'apparecchio da lui prodotto. La scelta ha anche una certa logica, poiché ogni apparecchio è diverso dall'altro e solo il fabbricante può conosce i limiti e le caratteristiche del prodotto che produce e commercializza. In definitiva la norma non prescrive alcuna periodicità "fissa" per la manutenzione, ma quest'ultima deve essere eseguita secondo quanto prescritto nel libretto d'uso e manutenzione di cui ogni apparecchio viene per legge obbligatoriamente dotato.

PERIODICITÀ DELLA "PROVA FUMI"

Il controllo di efficienza energetica ovvero la cosiddetta "prova dei fumi" consiste nella misura dei parametri di combustione tramite strumento e nella determinazione del rendimento dell'apparecchio. Il rendimento deve soddisfare quanto previsto nell'Allegato B del DPR74/2013, mentre il parametro di combustione relativo al monossido di carbonio deve essere inferiore a 1000 ppm (parti per milione), secondo quanto prescritto dalla norma UNI10389. E' opportuno, anche se non obbligatorio, eseguire il controllo di efficienza energetica ogni volta che si esegue la manutenzione.

Ad esempio per le caldaie a gas domestiche il decreto suddetto impone una cadenza per la "prova fumi" almeno quadriennale. Pertanto il controllo di efficienza energetica non necessariamente segue la periodicità prevista per le manutenzioni, ma per le caldaie a gas di potenza compresa fra 10 e 100 kW può essere scadenzato con periodicità quadriennale, anche se è vivamente consigliato eseguirlo ogni volta che viene effettuata la manutenzione degli apparecchi. Di fatto è un controllo veloce che si esegue a fine manutenzione che assicura la regolare funzionalità dell'apparecchio, a tutela della sicurezza delle persone che occupano la struttura e in favore del risparmio di combustibile.

Per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW, la cadenza da rispettare è quella riportata in allegato A del DPR n. 74/2013.  Inoltre tale controllo va eseguito in occasione degli interventi di cui all’art. 8 comma 3 del DPR n. 74/2013: a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto; b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore; c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica. Nei restanti casi la scelta è demandata alla professionalità del manutentore, previa valutazione dello stato del generatore.

Tale controllo non è obbligatorio per impianti per la climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale inferiore a 10 kW e impianti per la climatizzazione estiva di potenza termica utile inferiore a 12 kW, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.P.R. 74/2013 nonché per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili di cui al D.Lgs. 28/2011, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 10 febbraio 2014.