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Amm. Cont Manuel
La necessità di una revisione del quadro normativo sul condominio negli edifici deriva dall'insufficienza della disciplina civilistica, dalla necessità di superamento del concetto di verticalità del condominio e del conseguente adeguamento alle nuove realtà edilizie (villette a schiera, supercondomini), dall'esigenza di cristallizzare normativamente gli indirizzi giurisprudenziali divenuti prevalenti in una massa enorme di contenziosi civili, che la riforma intende contribuire a ridurre in misura significativa.
Già la Legge 5 gennaio 1994 n. 36 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche" all'articolo 5, comma 1) prevedeva che "il risparmio della risorsa idrica è conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure: ... c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa".
In attuazione della suddetta normativa più conosciuta come "Legge Galli", è poi intervenuto il D.P.C.M del 4 marzo 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1996, n. 62 S.O., recante sempre "Disposizioni in materia di risorse idriche" che testualmente si riporta di seguito in estratto.
Con propria Sentenza n. 186 depositata il 4 gennaio 2011 la II Sezione Civile della Corte di Cassazione torna ad occuparsi di Privacy e Condominio formulando un interessante principio di diritto in ordine all'applicazione del D.Lgs 196/2003 ovvero della Codice in materia di protezione dei dati personali.
In ambito condominiale, le informazioni relative al riparto delle spese, all'entità del contributo dovuto da ciascuno e alla mora nel pagamento degli oneri pregressi possono senz'altro essere oggetto di trattamento, anche senza il consenso dell'interessato, come si ricava dall'art. 24 del Codice.
Difatti, le attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni implicano che l'Amministratore possa procedere alla raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione e selezione delle informazioni concernenti le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti al condominio. Del pari, ragioni di buon andamento e di trasparenza giustificano una comunicazione di questi dati a tutti i condomini, non solo su iniziativa dell'Amministratore in sede di rendiconto annuale o di assemblea ovvero nell'ambito delle informazioni periodiche trasmesse nell'assolvimento degli obblighi scaturenti dal mandato ricevuto, ma anche su richiesta di ciascun condomino, essendo questi investito di un potere di vigilanza e di controllo sull'attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che lo abilita a domandare in ogni tempo all'Amministratore informazioni sulla situazione contabile del condominio, comprese quelle che riguardano eventuali posizioni debitorie degli altri partecipanti.
Il trattamento dei dati personali, per essere lecito, deve tuttavia avvenire nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti (art. 11 del Codice).