Certificato Prevenzione Incendi e Condominio prima del D.P.R. 151/2011

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Il Decreto Ministeriale del 16 febbraio 1982 recante "Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi” al richiamato Allegato fornisce un articolato “Elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (art. 4 della Legge 26 luglio 1965, n. 966)” ovvero delle 97 attività soggette al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco.

Fra tutte le 97 attività contemplate nel suddetto decreto, quelle soggette a C.P.I. che generalmente possono interessare gli edifici in regime di Condominio sono indicate alle voci 91, 92, 94 e 95 che di seguito si riportano:

91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h; [*]
92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili;
94) Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 mt;
95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 29.05.1963, n. 1497;

[*] La potenzialità da considerare per il limite di 100.000 Kcal/h (116 kw circa) è quella complessiva data dalla somma di tutti i generatori di qualsiasi tipo presenti nel medesimo compartimento ovvero nel locale ospitante la centrale termica

Per le centrali termiche e le autorimesse, ossia per le attività con le caratteristiche indicate alle voci 91) e 92), il C.P.I. ha validità 6 anni dal rilascio e deve quindi essere periodicamente rinnovato a cura e sotto la responsabilità del proprietario o dell'Amministratore del condominio, ovvero del gestore o comunque titolare dell'attività. Per le attività indicate invece alle voci 94) e 95), il Certificato Prevenzione Incendi viene rilasciato “Una Tantum” e quindi senza scadenza e necessità di rinnovo.

La normativa prevede che se nell'ambito di un edificio vi sono più attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (ad esempio centrale termica ed autorimessa condominiale) venga rilasciato un solo Certificato di prevenzione incendi per entrambe le attività, la cui validità è ridotta a tre anni.

Obbligo dell'Amministratore condominiale è quello di richiedere il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e, nel caso in cui lo stesso sia già stato rilasciato, deve provvedere al rinnovo alla sua scadenza, mantenendo in efficienza le attività e gli impianti senza modificazioni rispetto alla situazione che ha consentito il rilascio della certificazione. In caso contrario deve obbligatoriamente essere richiesto il C.P.I., seguendo le procedure codificate: richiesta parere preventivo conformità antincendio, esecuzione dei lavori e domanda sopralluogo con Dichiarazione di Inizio Attività ai fini antincendio. Il mancato rispetto di detti obblighi comporta sanzioni sia penali che amministrative, oltre il blocco delle attività interessate (fermo della centrale termica o blocco dell'uso dell'autorimessa condominiale) che può essere disposto anche con ordinanza prefettizia o sindacale.

 

Con il D.P.R. 151/2011, in vigore dal 07 ottobre 2011, sono state introdotte significative modifiche relativamente alla Prevenzione Incendi riguardanti sia i procedimenti necessari per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio) che sostituisce il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) che i criteri di classificazione delle attività soggette. Per maggiori informazioni ed approfondimenti sull'argomento vedi https://www.elabor.eu/documenti-a-risorse/78-condominio-e-certificato-prevenzione-incendi.html o CLICCA QUI

Allegati:
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