Registro Anagrafe Condominiale: Condominio e coniugi in comunione legale

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Con propria sentenza n. 924 del 23 aprile 2019, la Corte di Appello di Catania si è pronunciata sugli effetti della mancata convocazione in Assemblea condominiale del coniuge in comunione legale dei beni, comproprietario dell'immobile in Condominio, stabilendo che tale convocazione risulta viziata e pertanto la conseguente delibera annullabile.

In generale rientrano nella comunione legale tutti i beni acquistati dai coniugi dopo il matrimonio, anche se pagati con il denaro di uno solo dei due. La comunione legale dei beni tra coniugi è invece esclusa per i beni di cui il coniuge era proprietario o titolare di un diritto reale di godimento prima del matrimonio, per quelli acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, per quelli ad uso personale o destinati all’esercizio della professione e per quei beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopra elencati purché ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto.

In tema di REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE, previsto ex articolo 10 della Legge 220/2012 che sostituisce l'articolo 1130 del Codice Civile, fra i doveri dell'Amministratore e le conseguenti obbligazioni dei Sigg. Condòmini, si ricorda che al punto 6) è previsto di “6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza (delle parti comuni dell'edificio). Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'Amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'Amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'Amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.

Per maggiori informazioni ed approfondimenti sull'argomento vedi http://www.elabor.eu/documenti-a-risorse/352-riforma-del-condominio-istituzione-registro-anagrafe-condominiale.html

Per agevolare quindi tutti i Sigg. Condòmini nell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione dei dati richiesti per l'istituzione/aggiornamento del Registro Anagrafe Condominiale sono stati elaborati ed aggiornati dei modelli di comunicazione/autocertificazione che dovranno essere compilati, sottoscritti e riconsegnati allo scrivente Amministratore in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare in Condominio (compravendita, locazione, ecc.)

Allegati:
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