Condominio e Certificato Prevenzione Incendi ovvero SCIA Antincendio ex D.P.R. 151/2011

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Con l'entrata in vigore il 07 ottobre 2011 del D.P.R. 151/2011 sono state introdotte significative modifiche relativamente alla Prevenzione Incendi in Condominio riguardanti sia i procedimenti necessari per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio che i criteri di classificazione delle attività soggette. Le nuove norme non alterano le regole tecniche a cui gli edifici devono sottostare ne, di conseguenza, le opere di adeguamento antincendio eventualmente necessarie bensì introducono nuovi criteri procedurali per la presentazione della SCIA Antincendio, che sostituisce l’ormai superato Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.), fissando entro un anno dalla sua entrata in vigore il termine ultimo per la regolarizzazione dei fabbricati esistenti che non risultano ancora in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi.

Le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco presenti in Condominio vengono classificate in 3 categorie in funzione del livello di rischio (basso, medio o alto) per ciascuna delle quali è previsto un differente iter procedurale.

A differenza di quanto era stato previsto in precedenza dal D.M. 16 febbraio 1982, il criterio di classificazione delle autorimesse non è più basato sul numero di posti auto (prima l'obbligo riguardava le autorimesse con più di 9 posti) bensì sulla superficie complessiva coperta. Gli edifici destinati ad abitazione civile non vengono più classificati in base alla loro altezza in gronda (prima l'obbligo riguardava gli edifici superiori ai 24 metri) bensì in base all’altezza antincendio definita come l’altezza dell’ultimo piano abitabile maggiorata di un metro e misurata a partire dalla zona carrabile più bassa adiacente al fabbricato. Riformulata anche la classificazione delle centrali termiche in base alla potenzialità  espressa in Kw si evidenzia in particolare che, dal novero delle attività soggette, sono stati infine esclusi i vani ascensore (attività 95 del D.M. 16 febbraio 1982) che restano comunque normati dalle medesime regole tecniche.

Vengono considerati “a rischio basso” le seguenti attività:

- Centrali termiche con potenzialità compresa tra 116 e 350 kW
(attività 74/A del D.P.R 151/2011, ex attività 91 del D.M. 16 febbraio 1982);
- Autorimesse con superficie complessiva coperta compresa tra 300 e 1000 mq
(attività 75/A del D.P.R. 151/2011, ex attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982);
- Edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio compresa tra 24 e 32 metri
(attività 77/A del DPR 151/2011, ex attività 94 e 95 del D.M. 16 febbraio 1982).

Per le attività a basso rischio di incendio, l’iter procedurale da istruire è il seguente: Predisposizione di progetto di adeguamento alla normativa antincendio da firmarsi a cura di professionista abilitato ai sensi della Legge 7 dicembre 1984, n° 818; Adeguamento dell’edificio alle disposizioni progettuali; Acquisizione di tutte le documentazioni e certificazioni attestanti la regolarità del fabbricato; Presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio) corredata del progetto, delle documentazioni e delle certificazioni di cui ai punti precedenti.

Vengono considerati “a rischio medio” le seguenti attività:

- Centrali termiche con potenzialità compresa tra 350 e 700 kW
(attività 74/B del D.P.R 151/2011, ex attività 91 del D.M 16 febbraio 1982);
- Autorimesse con superficie complessiva coperta compresa tra 1000 e 3000 mq
(attività 75/B del D.P.R. 151/2011, ex attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982)
- Edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio compresa tra 32 e 54 metri
(attività 77/B del DPR 151/2011, ex attività 94 e 95 del D.M. 16 febbraio 1982).

Per le attività a medio rischio di incendio l’iter procedurale da istruire è il seguente: Predisposizione di progetto a cura di professionista abilitato ex Legge 818/84 e presentazione dello stesso da sottoporsi alla richiesta di valutazione ai fini antincendio ai sensi dall’art. 3 del D.P.R. 151/2011 (ex richiesta di Parere di Conformità Antincendio); Adeguamento dell’edificio alle disposizioni progettuali; Acquisizione di tutte le documentazioni e certificazioni attestanti la regolarità del fabbricato; Presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio) corredata delle documentazioni e certificazioni di cui al punto precedente.

Per le attività a rischio basso e/o medio i sopralluoghi da parte dei funzionari dei Vigili del Fuoco sono previsti a campione; il timbro di protocollo della SCIA vale come autorizzazione all’esercizio dell’attività secondo il criterio del silenzio-assenso.

Infine, vengono considerate “a rischio alto” le seguenti attività:

- Centrali termiche con potenzialità superiore a 700 kW
(attività 74/C del D.P.R 151/2011, ex attività 91 del D.M 16 febbraio 1982);
- Autorimesse con superficie complessiva coperta superiore a 3000 mq
(attività 75/C del D.P.R.151/2011, ex attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982);
- Edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio superiore a 54 metri
(attività 77/C del DPR 151/2011, ex attività 94 e 95 del D.M. 16 febbraio 1982).

Per le attività ad alto rischio d’incendio l’iter procedurale da istruire è analogo a quello delle attività a rischio medio ma è sempre previsto il sopralluogo da parte dei funzionari del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di competenza , pertanto non vale il criterio del silenzio-assenso.

Chiarite le casistiche e le conseguenti procedure in funzione del livello di rischio si evidenzia che i Condomini già in possesso di Parere di Conformità Antincendio, ma che alla data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 non risultano ancora in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi, sono tenuti a portare a compimento la pratica attraverso l’attuazione dei progetti precedentemente approvati presentando SCIA antincendio ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011 in sostituzione della ormai superata richiesta di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi . Tutti i Condomini invece già in possesso del regolare Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità alla scadenza del periodo di validità del certificato devono presentare “richiesta di rinnovo della conformità antincendio” (ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 151/2011) attraverso la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio).

In maniera analoga a quanto già avveniva per il Certificato di Prevenzione Incendi, anche la SCIA Antincendio deve essere rinnovata periodicamente. Fermo restando che per i C.P.I. in corso di validità al 07/10/2011 la scadenza del periodo di validità rimane quella indicata sui certificati medesimi, il periodo di validità della SCIA Antincendio varia secondo il seguente criterio:

Per le Centrali Termiche (attività 74 del D.P.R 151/2011, ex attività 91 del D.M 16 febbraio 1982) la validità viene estesa da 3 a 5 anni;
Per le Autorimesse (attività 75 del D.P.R. 151/2011, ex attività 92 del D.M. 16 febbraio 1982) la validità viene estesa da 3 a 5 anni;
Per i fabbricati destinati a civile abitazione con altezza antincendio maggiore di 24 m (attività 77 del DPR 151/2011, ex attività 94 e 95 del D.M. 16 febbraio 1982) la validità viene estesa da 6 a 10 anni.

Come già in precedenza per il C.P.I. obbligo dell'Amministratore condominiale è quello di richiedere il rilascio/rinnovo della SCIA Antincendio mantenendo in efficienza le attività e gli impianti senza modificazioni rispetto alla situazione che ha consentito il rilascio della certificazione. Il mancato rispetto di tali obblighi comporta sanzioni sia penali che amministrative, oltre il blocco delle attività interessate (fermo della centrale termica o blocco dell'uso dell'autorimessa condominiale) che può essere disposto anche con ordinanza prefettizia o sindacale.

Per maggiori informazioni ed approfondimenti sull'argomento vedi https://www.elabor.eu/documenti-a-risorse/590-certificato-prevenzione-incendi-e-condominio-prima-del-dpr-1512011.html

Per quanto riguarda l'argomento "Condominio e manutenzione presidi antincendio" vedi https://www.elabor.eu/documenti-a-risorse/533-condominio-e-manutenzione-presidi-antincendio.html

Allegati:
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