Senza mandato di rappresentanza l'Amministratore non può proporre azioni risarcitorie per danni

Senza mandato di rappresentanza l'Amministratore non può proporre azioni risarcitorie per danni

La legittimazione dell'amministratore derivante dall'art. 1130, primo comma, n. 4, c.c. - a compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio - gli consente di promuovere azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore a tutela dell'edificio nella sua unitarietà, ma non di proporre, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini, delle azioni risarcitorie per i danni subiti nelle unità immobiliari di loro proprietà esclusiva.

Cass. civ., sez. II, 8 novembre 2010, n. 22656