Responsabilità dell’Amministratore, scadenza mandato, consegne e risarcimento del danno
Scritto da Manuel Cont22
L'amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilita’, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. Pertanto, a norma dell'art. 1713 c.c., alla scadenza l'amministratore e’ tenuto a restituire cio’ che ha ricevuto nell'esercizio del mandato per conto del condominio. Inoltre, se a causa del ritardo consegue un danno, il condominio, che nè può dare prova, è legittimato a chiedere il risarcimento.
Tribunale di Bari, sentenza del 17 marzo 2010 n. 967