Configura una ipotesi di abuso di diritto, che non può ricevere tutela in sede giurisdizionale, il comportamento tenuto da un condomino nella prospettiva di fare ricorso al processo per raggiungere una completa soddisfazione del proprio interesse quando avrebbe potuto ottenere tale soddisfazione collaborando con la controparte.
Il condomino non può  tenere un comportamento nella prospettiva di fare ricorso al processo  per raggiungere una completa soddisfazione del proprio interesse quando  potrebbe ottenerla collaborando con la controparte. A maggior ragione  non può tenere un comportamento che, come nel caso di specie, possa  addirittura conseguire un risultato diverso e maggiore di quello  conseguibile attraverso una condotta di buona fede. Si tratta, infatti,  di una ipotesi di abuso del diritto che non può ricevere tutela in sede giurisdizionale.  
 Fattispecie nella quale un condominio avvisato con ritardo di un  giorno, della convocazione dell'assemblea invece di partecipare alla  stessa, esprimendo eventualmente in quella sede il suo voto contrario -  che non avrebbe assolutamente influito sul risultato finale della  votazione, stante l'esito pressoché plebiscitario - si era preoccupato,  piuttosto, di diffidare via fax gli amministratori, quello uscente e  quello in carica, circa l'invalidità della assemblea proprio in ragione  della sua (di esso condomino) tardiva convocazione, senza considerazione  alcuna delle conseguenze di tale comportamento in termini di pericolo  per il Condominio di decadere dalla potestà di costituirsi in giudizio.
Corte di appello civile Firenze sez. I, 19 settembre 2012, n. 1186
