Il Condominio non è responsabile per danni causati da materiali caduti dalle impalcature

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La responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. presuppone l’esistenza di un rapporto di custodia, cioè di una relazione intercorrente fra la cosa da cui scaturisce il danno e colui il quale ha l’effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore). Il condominio appaltante non è custode delle impalcature e dei ponteggi montati e allestiti dall’appaltatore a cui abbia affidato l’esecuzione di un’opera, non potendo rispetto a quei manufatti esercitare autonomamente, sul piano materiale e fisico, alcun atto o intervento volti a incidere sulla loro conformazione: conseguentemente, il condominio non è responsabile dei danni, di qualsiasi genere, che dalle impalcature e dai ponteggi siano derivati nella sfera di terzi, inclusi gli stessi condomin.

Tribunale di Messina, sez. I Civile, sentenza n. 1238 del 12/06/2012