Mutare a propria discrezione la destinazione d'uso delle unità immobiliari di proprietà esclusiva
Scritto da Manuel Cont22
In assenza di vincoli assoluti in tale senso rinvenienti da un regolamento c.d. "contrattuale", predisposto dall'originario unico proprietario e richiamato per accettazione nei singoli atti di acquisto, oppure adottato all'unanimità dai condomini, ciascuno di questi e' libero di mutare a propria discrezione, nel rispetto delle norme urbanistiche locali, la destinazione d'uso delle proprie unità immobiliari di proprietà esclusiva, mentre le variazioni di quella relativa alle parti comuni, devono essere adottate a maggioranza, ex articolo 1120 c.c., secondo le ordinarie regole disciplinanti le innovazioni dei beni condominiali.
Cass., Sez. II civile, Sentenza del 2 marzo 2010, n. 4970