Passa dal 10% al 4% la ritenuta sulle fatture per il 36% e 55%

Stampa

Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 (c.d. manovra economica)
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
(G.U. del 6 luglio 2011, n. 155)

Con l'articolo 23, comma 8, del Decreto Legge n. 98/2011 è stata prevista la riduzione dal 10% al 4% della ritenuta sui pagamenti effettuati per beneficiare delle detrazioni IRPEF del 36% o del 55% così come previsto in precedenza, con decorrenza dal 1 luglio 2010, dall'art. 25 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 122/2010.

La nuova normativa testualmente recita: "Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "10 per cento" sono sostituire dalle seguenti: "4 per cento".

A decorrere dal 6 luglio 2011 le banche e le Poste Italiane SPA operano quindi una ritenuta del 4 per cento (e quindi non più del 10%) a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

Con propria Circolare 40/E del 28 luglio 2010, l'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che, nei casi in cui per le somme oggetto di bonifico sia già prevista l'effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante, dovrà essere applicata la sola ritenuta, ora del 4%.

Anche per i condomini quindi, già soggetti in particolare all'applicazione della ritenuta del 4% ex art. 25-ter del D.P.R. 600/1973 sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, a decorrere dal 6 luglio 2011 dovrà essere applicata la sola ritenuta del 4% da parte di banche o Poste Italiane SPA.

ATTENZIONE! Il presente articolo aggiorna quello già pubblicato al seguente link: CONDOMINI: NESSUNA RITENUTA SULLE FATTURE PER IL 36% E 55%