CODICE TRIBUTO: 1019 ... per soggetti IRPEF quali ditte individuali, s.a.s., s.n.c ... oppure 1020 se si tratta di soggetto IRES quale ad esempio S.p.A., S.r.l. , Cooperative, ecc.
RATEIZZAZIONE: 00 12 se fattura pagata in dicembre
ANNO DI RIFERIMENTO: 2010 come per il mese segue la data di pagamento della fattura (non di emissione)
IMPORTO: LA CIFRA DELLA RITENUTA calcolata per il 4% della base imponibile della fattura
La norma di riferimento è l'art. 25-ter del D.P.R. 600/1973
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Oggetto :Re:Si sono rubati il citofono del condominio.....04-01-2011 20:28:19
Alla fine ho aperto un conto del condominio presso altro istituto, l'alternativa era recarsi alla San Paolo con i Carabinieri ed esigere il pagamento dell'assegno circolare che sarebbe scaduto il 17/12.
Oggetto :Aliquota IVA al 20% per le spese di pulizia e giardinaggio in condominio
La Finanziaria 2010 ha previsto l’aliquota IVA del 10% per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su immobili ad uso abitativo. Le spese di pulizia e giardinaggio di un condominio non possano essere considerate spese di manutenzione ordinaria ex art. 31, comma 1, lett. a), Legge n. 457/78 e pertanto alle stesse risulta applicabile l’aliquota IVA ordinaria del 20%
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Ultima modifica: 21-12-2010 08:52:50 Da manuel Per il motivo
Oggetto :Re:Rumori e urla dai vicini..24-11-2010 15:38:38
La problematica che descrivi si riscontra purtroppo abbastanza frequentemente nei contesti condominiali. Ferma restando la possibilità di adire alle vie legali per le responsabilità civili e penali derivanti dal disturbo della quiete pubblica e dalle immissioni moleste (rumori, fumi, odori, ecc.) che superano i limiti della normale tollerabilità generalmente suggerisco di procedere per gradi.
Un primo approccio che consiglio vivamente è quello di far presente al vicino, possibilmente in maniera cortese, il proprio disagio invitandolo a prendere quantomeno coscienza del problema. Se nonostante l'invito di cui sopra la situazione non muta o non migliora in maniera apprezzabile è sempre possibile rivolgersi all'Amministratore notificando allo stesso in forma scritta una segnalazione circostanziata e sottoscritta affinchè possa procedere ad una formale diffida nei confronti del responsabile. Nonostante il Regolamento condominiale possa però espressamente prevedere sanzioni pecuniarie a carico dei trasgressori, anche l'intervento dell'Amministratore può lasciare il tempo che trova dipendendo molto dal buon senso degli interessati.
Qualora si ritenga la situazione particolarmente intollerabile e/o siano risultati vani gli interventi sopra descritti può essere utile rivolgersi alla Polizia locale ovvero presentare formalmente denuncia-querela presso i Carabinieri. Suggerisco di prendere bene le misure prima di effettuare questo passo in quanto il rapporto di vicinato potrebbe trasformarsi in una vera e propria faida difficile poi da pacificare.
Per ogni eventuale necessità rimango comunque a disposizione.
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Oggetto :Rumori e urla dai vicini..21-11-2010 10:35:40
Come mi devo comportare nei confronti di una famiglia composta da genitori + figlio di 5-6 anni che regolarmente disturbano il nostro riposo al mattino presto con urla insistenti, rumori di vario genere (fra cui frastuono metallico derivante probabilmente da stendino o scopa ripetutamente sbattuti contro le parti metalliche del poggiolo OGNI mattina alle ore 06.30 circa durante la settimana e un po' + tardi nel weekend) e generalmente mancanza di rispetto per le persone che vivono nello stesso condominio? C'è qualche regola a cui ci possiamo appellare?
Grazie in anticipo e Saluti,
A.
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Oggetto :Esenti da bollo le ricevute relative al pagamento delle spese condomin..18-11-2010 20:52:32
Oggetto :Esenti da bollo le ricevute relative al pagamento delle spese condominiali
Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della Legge 29 dicembre 1990 n. 405 "Sono esenti dall'imposta di bollo [...] le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici".
Il riferimento normativo per la disciplina dell'imposta di bollo è il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 il quale richiama l'esenzione per le ricevute relative al pagamento delle spese condominiali nel proprio Allegato A) alla tariffa articolo 13.
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Oggetto :Re:Computo millesimi per seminterrato..09-11-2010 10:06:59
Nel calcolo delle quote millesimali incidono la superficie-volumetria e le caratteristiche dell'unità immobiliare. La coincidenza del valore millesimale è possibile matematicamente ma alquanto improbabile. Certamente la parametrizzazione della destinazione d'uso di un appartamento è diversa da quella di un laboratorio così come per l'altezza di piano (interrato, primo, secondo, ecc.). Se ha bisogno di ulteriori chiarimenti sono a disposizione.
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Oggetto :Computo millesimi per seminterrato..09-11-2010 09:44:20
Un seminterrato laboratorio C3, nel computo dei millesimi, ha le stesse percentuali-caratteristiche di un appartamento dal piano terra in su, oppure nel computo vi sono differenze fra appartamenti e laboratori in seminterrati ? Grazie per la risposta.
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Oggetto :Re:Fattura vecchio amministratore è possibile non accettarla?..05-11-2010 14:23:44
Non esiste (ancora!) alcun obbligo di Legge che imponga l'apertura di un rapporto di conto corrente condominiale anche se ritengo assolutamente buona prassi che ciò avvenga.
Se hai un assegno (circolare immagino!) intestato al condominio la banca è assolutamente obbligata a cambiarlo a favore dell'Amministratore pro-tempore previa presentazione da parte dello stesso di un documento di identità e, se non basta il verbale assembleare di nomina, del certificato di attribuzione del codice fiscale nel quale l'amministratore risulta rappresentante legale del condominio.
Spero di esserti stato utile ... eventualmente ci sentiamo al telefono!
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Oggetto :Re:Fattura vecchio amministratore è possibile non accettarla?..04-11-2010 16:16:07
Alla fine fuori da ogni rosea previsione, l'ex amministratore ha versato ricevuta raccomandata, la differenza di cassa emersa dalla revisione contabile della sua amministrazione decurtata delle ultime fatture opinabili come voluto dall'assemblea per la risoluzione bonaria della controversia. Lasciandomi di stucco, visto che ormai credevo di dover dare tutto in mano all'avocato.
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Oggetto :Assegno assicurazione intestato al condominio..04-11-2010 16:12:21
Dopo mesi è giunto un assegno dell’assicurazione per la liquidazione di un sinistro, ovviamente intestato al condominio di euro 200,00. Mi sono recato non essendoci c/c condominale all’Intesa San Paolo che ha rilasciato tale assegno con verbale d’assemblea che attesta che sono amministratore del condominio in data odierna. Ma la banca a rifiutato di cambiare l’assegno dicendo che c’è obbligo per tale operazione di un C/C condominiale e affermando che anche con un verbale d’assemblea in cui si indica nome e cognome di chi può cambiare l’assegno non sarebbe possibile farlo, rispondendo alla mia obiezione sugli amministratori che possono cambiare quando gli pere al condominio. Ha parlato anche di nuove disposizione di legge che rendono il c/c obbligatorio per i condomini sopra i sei condomini.
Ho provato dunque alla mia Banca ottenendo risposta analoga per incassare l’assegno serve un C/C intestato la condominio. Anche qui hanno fatto riferimento a una nuova normativa approvata di recente riguardo i condomini che impone l’obbligo del C/C condominiale. A riguardo trovo in rete solo proposte di legge e nulla che lasci intendere che siano state approvate nuove norme.
Cento che non sono contrario ad aprire un c/c condominale che costa comunque dai 70 euro in su all’anno, ma è vero dell’obbligatorietà di legge?
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Oggetto :Spese fatte dal condòmino nel proprio appartamento..08-10-2010 09:19:01
L'art. 1134 cod. civ., secondo cui il condomino non ha diritto al rimborso di spese fatte senza autorizzazione dell'amministratore e dell'assemblea, trova applicazione solo nel caso in cui le spese si riferiscono alla riparazione di cose comuni e non pure allorché afferiscono ad opere dallo stesso effettuate nell'ambito della sua proprietà singola al fine di accertare le cause del danno verificatosi (nella specie infiltrazioni d'acqua) e la sua derivazione o meno dalla rottura di un impianto condominiale (nella specie, condotta fognaria).
Cassazione Sez. II, sent. n. 5264 del 05-08-1983.
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Oggetto :Perfezionamento del pagamento delle rate condominiale a mezzo bonifico..06-10-2010 15:59:38
Oggetto :Perfezionamento del pagamento delle rate condominiale a mezzo bonifico bancario
Il pagamento delle rate condominiali mediante bonifico bancario si perfeziona solo alla data in cui la somma viene accreditata sul conto corrente del condominio, entrando così nella disponibilità del creditore.
Trib. civ.Bergamo, sentenza del 27 giugno 2009, n. 9519
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Oggetto :Re:Fattura vecchio amministratore è possibile non accettarla?..06-10-2010 14:09:28
Essendo che il nuovo Amministratore è entrato in carica contestualmente alla revoca/dimissioni del precedente, l'ex amministratore non aveva alcun titolo di prelevare somme dalla cassa comune in data successiva ancorchè prima del passaggio delle consegne. La cosiddetta prorogatio dei poteri è inftti applicabile solamente fino all'effettiva nomina del nuovo amministratore.
Se le somme trattenute non sono dovute in tutto o in parte , consiglio di contestare formalmente il fatto richiedendo l'emissione di una nota di accredito a storno totale o parziale di quanto fatturato/pagato nonchè la remissione delle relative somme.
Nell'attesa non pagherei la R.A. la quale se dovuta potrà essere poi regolarizzata con ravvedimento operoso all'atto della presentazione del Modello 770 con sanzioni/interessi minimi.
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Oggetto :Re:Fattura vecchio amministratore è possibile non accettarla?..05-10-2010 20:04:52
Ex amministratore viene dimesso dall'assemblea in data 09/07/2010 e subentro nella stessa data come amministratore, ma si prende 30 gionri per il passaggio di consegne (tra l'altro a voce dice di non porter pagare le fatture delle utenze in sospeso, ma emette una serie di fatture che si "paga" in data successiva al 09/07 fino al 21/07) il passaggio di consegne avviene il 22/07/2010.
In questa fattura tra l'altro c'è il famoso Compenso di 62,88 Euro per il passaggio di consegne, non sarebbe dovuto in quanto non preventivato né discusso, né deliberato da assemblea, ma soprattutto é da intendersi, essendo atto obbligatorio, già compreso nel compenso pattuito per l’amministrazione ordinaria per la quale ha già ricevuto quanto dovuto.
In realtà questi soldi li ha già prelevati e si è già fatto il pagamento prima del passaggio di consegna in data postuma al 09/07/2010 e antecedente al 22/07/2010.
Tra l'altro non è che non voglio pagare (visto che s'è già preso i soldi), ma solamente che la fattura sia emessa con riferimenti e date corrette, in tutti i casi dovrebbe ancora 213,17 euro al condominio e facendo il buonista, come chiesto dai condomini in assemblea a riguardo di una soluzione bonaria (qualcuno vorrebbe pure lasciargli i soldi "rubati")... mah! Gli chiederei tutti i 551,32 euro e danni fosse per me. In quanto è l'ennesima serie di movimenti scandalosi per far quadrare l'ammanco di cassa!
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Ultima modifica: 05-10-2010 20:07:18 Da Per il motivo