Di seguito pubblichiamo le osservazioni inviate a mezzo PEC alla Direzione Regionale della Protezione Civile e Polizia Locale in attesa di gradita risposta.
Oggetto: CHIARIMENTI ORDINANZA N. 48 DEL 17 MAGGIO 2020 - ASSEMBLEE CONDOMINIALI
Mittente: Manuel Cont
Data: 20/05/2020, 10:07
A: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it
Buongiorno,
svolgo da vent'anni l'attività di Amministratore condominiale sul territorio dell'Alto Vicentino e con la presente vorrei fornire il mio contributo rispetto all'argomento "Assemblee condominiali" oggetto di Vs. chiarimento in relazione all'Ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020. La precisazione fornita al punto 3) della Vs. nota prot. 198521 del 19/05/2020 rischia di confondere un quadro normativo già di per sè equivocabile.
Nel rispetto della "distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro" le "riunioni" sono certamente consentite ex comma 10 dell'art. 1 del D.L. 33/2020 ma le "assemblee condominiali" sono governate da formalismi propri, previsti dal Codice Civile, che le distinguono dalle semplici riunioni e la corretta convocazione è uno di questi. Ovviamente sotto il profilo delle attribuzioni prefettizie e della sanzionabilità, le "riunioni" possono ritenersi escluse da novero degli assembramenti non consentiti e quindi non risultano in generale vietate.
Il DPCM del 17 maggio 2020 rende però di fatto impraticabile lo svolgimento delle assemblee condominiali in quanto, alla lettera v) del primo comma dell'articolo 1, è testualmente previsto che "sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità [...]".
Tale previsione, purtroppo, non vieta la partecipazione soggettiva alle "riunioni" di qualunque natura ai soggetti che svolgono "prestazioni individuate come indispensabili" secondo la Legge n. 146/1990, ma sospende e quindi inibisce lo svolgimento oggettivo ed effettivo delle "riunioni" stesse e di quelle di condominio in particolare in quanto il "coinvolgimento" di personale sanitario o di soggetti che svolgono servizi pubblici essenziali non è generalmente escludibile a priori.
Auspicando una Vs. precisazione rispetto all'argomento, resto a disposizione per eventuali necessità.
Cordialmente
Amm. Cont Manuel
Aggiornamento del 11/06/2020
CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO ASSEMBLEE CONDOMINIALI
A partire dal 15 giugno e fino al 14 luglio 2020 si applicano le disposizioni del DPCM 11 giugno 2020 in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 vigente fino al 14 giugno 2020.
La disposizione prevista alla lettera v) del primo comma dell'articolo 1 del DPCM 17 maggio 2020 risulta testualmente richiamata anche alla lettera v) del primo comma dell'articolo 1 del DPCM 11 giugno 2020 il quale prevede che "sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità".
L'evidenziata contraddizione rispetto allo svolgimento delle assemblee condominiali con il comma 10) dell'articolo Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, il quale consente di per sé lo svolgimento di qualsiasi riunione purché sia garantito "il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro", non è stata ancora chiarita ed a parere dello scrivente gli stessi manifestati dubbi permangono.
Considerate però in maniera organica le altre vigenti disposizioni riguardanti l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la necessità inderogabile di sbloccare la situazione di stallo delle gestioni condominiali per garantire la corretta gestione e fruizione dei servizi di interesse comune, le assemblee condominiali convocate in data successiva al 14 giugno 2020 si svolgeranno regolarmente salvo diverse indicazioni che verranno tempestivamente fornite o salvo diverse decisioni dei Sigg. Condòmini partecipanti (*).
Essendo le "riunioni" comunque consentite nel "rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro", ad ulteriore precauzione si rende obbligatoria la dotazione e l'utilizzo personale delle mascherine di protezione delle vie respiratorie per tutti i partecipanti all'assemblea condominiale in qualunque luogo esse siano previste. Prima di entrare formalmente nel merito dell'ordine del giorno della riunione, lo scrivente Amministratore illustrerà la situazione normativa di interesse nei termini descritti (con particolare riferimento alla lettera v) del primo comma dell'articolo 1 del DPCM 11 giugno 2020) e saranno i Sigg. Condòmini presenti a decidere consapevolmente se proseguire o meno con lo svolgimento dell'assemblea (*) deliberando sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Si ricorda che le informazioni riguardanti lo svolgimento delle assemblee condominiali sono sempre visionabili in questa pagina https://www.elabor.eu/bacheca-condominiale/avvisi-a-news.html in costante aggiornamento.
Aggiornamento del 14/07/2020
Le disposizioni del DPCM 11 giugno 2020, vigenti fino al 14 luglio 2020, sono prorogate ex DPCM 14 luglio 2020 fino al 31 luglio 2020. Con riferimento alla convocazione ed allo svolgimento delle assemblee condominiali rimane invariato quanto espresso nell'aggiornamento del 11/06/2020.