VADEMECUM EMERGENZA CORONAVIRUS IN CONDOMINIO
Già raccomandata, per tutti i contesti condominiali amministrati, l’adozione delle misure igienico-sanitarie di contrasto prescritte e/o consigliate nel rispetto dei vigenti provvedimenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS) in corso, considerate le varie segnalazioni e richieste (non sempre sensate) pervenutemi, con il presente vademecum si intendono chiarire le linee guida applicate dallo scrivente Amministratore nella gestione condominiale nonché formulare indicazioni e prescrizioni integrative rispetto alle norme vigenti ovvero provvedimenti presi dall'Amministratore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1133 del Codice Civile secondo le attribuzioni espressamente previste dal comma 1, punto 2, dell'articolo 1130 C.C. in tema di dovere di "disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini".
Si prega pertanto di prendere atto delle seguenti indicazioni e prescrizioni, valevoli in generale per tutti i contesti condominali amministrati, e di richiamare e condividere il presente vademecum con tutti i Sigg. Condòmini interessati affinché non sia ignorato.
APERTURA STUDIO ED ASSEMBLEE CONDOMINIALI (*) aggiornamenti per DPCM 10 aprile 2020 fino al 03 MAGGIO 2020
Già come previsto dall’art 1, lettera b, del DPCM del 4 marzo 2020: “sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro [...]". Secondo quanto già disposto dall'articolo 2, comma 1, del DPCM 9 marzo 2020 e salvo proroghe, almeno fino al 03 aprile 2020 lo studio Amministrazioni Condominiali CONT MANUEL non garantirà l'apertura al pubblico. Per qualsiasi esigenza si prega pertanto di fare riferimento alle indicazioni già fornite in questa pagina https://www.elabor.eu/profilo-amministratore/bon-ton-condominiale.html
Le assemblee condominiali, già convocate in date antecedenti il 03 aprile 2020, sono state rinviate come da avvisi affissi nei Condomini interessati ed avviso di ri-convocazione trasmesso con raccomandata a/r o medianti i previsti sistemi equipollenti. Le assemblee ri-convocate così come quelle convocate in data successiva al 03 aprile 2020 si svolgeranno regolarmente salvo diverse indicazioni che verranno tempestivamente fornite. Le informazioni riguardanti lo svolgimento delle assemblee condominiali sono sempre visionabili in questa pagina https://www.elabor.eu/bacheca-condominiale/avvisi-a-news.html in costante aggiornamento. Si ricorda che il mancato ritiro (per compiuta giacenza) dell'avviso non pregiudica la regolare convocazione dell'assemblea condominiale pertanto, considerarti i limiti allo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale nonché le responsabilità e sanzioni, potete evitare di andare all'Ufficio Postale per il ritiro della corrispondenza a firma. (*) vedi aggiornamento del 08/04/2020
Il pagamento delle spese condominiali è dovuto entro le scadenze e secondo le modalità deliberate dall'assemblea condominiale come da prospetto rate già trasmesso per la gestione corrente. Nel caso di intervenuta chiusura dell'esercizio e di mancato svolgimento o rinvio dell'assemblea di approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, per consentire una corretta gestione del Condominio si invita comunque al versamento volontario, entro le scadenze, dei saldi e delle rate come da prospetto inviato "salvo approvazione assembleare".
SERVIZI CONDOMINIALI E GESTIONE MANUTENZIONI (*) vedi aggiornamenti del 13/04/2020 ed in particolare del 22/04/2020
I servizi condominiali essenziali sono garantiti nel rispetto dei provvedimenti delle Autorità competenti così come le manutenzioni aventi carattere di urgenza ed inderogabilità. Come è noto (o dovrebbe essere!) gli spostamenti delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale è consentito solo per "validi motivi" che, nel caso della gestione condominiale, possono essere ricondotti a "situazioni di necessità" per i Sigg. Condòmini oppure a "comprovate esigenze lavorative" per le Ditte di manutenzione. Nel reciproco rispetto dei Sigg. Condomini e/o dei loro inquilini residenti nonché delle Ditte di manutenzione ovvero dei lavoratori dipendenti o autonomi, gli interventi di manutenzione non urgenti o comunque rinviabili (es. cambio lampadine) sono momentaneamente sospesi. A norma dell'articolo 1134 del Codice Civile si ricorda che la "gestione di iniziativa individuale" in Condominio può essere assunta legittimamente anche dai singoli Sigg. Condòmini previa comunicazione ed autorizzazione dell'Amministratore.
USO E GODIMENTO DELLE PARTI COMUNI (*) aggiornamenti per DPCM 10 aprile 2020 fino al 03 MAGGIO 2020
Ricordando il potere/dovere dell'Amministratore di "disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini" ex art. 1130 C.C. combinato con la necessità di rispettare e far rispettare la "distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro", le seguenti regole assumono il valore di provvedimenti presi dall'Amministratore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1133 del Codice Civile e quindi sono obbligatorie per tutti i Sigg. Condòmini e/o rispettivi inquilini in tutti i contesti condominiali amministrati.
ATTENZIONE !
Nelle parti comuni negli edifici in Condominio, fino al 03 aprile 2020 e salvo proroghe, non sono consentiti affollamenti di persone tali da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In particolare viene espressamente vietato l'utilizzo ricreativo, anche per le attività di gioco dei bambini, degli spazi condominiali esterni, dei giardini e delle aree verdi comuni. Ferme restando le regole vigenti, l'utilizzo degli eventuali impianti ascensori è sconsigliato anche per una persona alla volta. Ricordando che è in Condominio sempre vietata qualsiasi attività incompatibile con la destinazione d’uso, con la tranquillità degli altri residenti e con le norme igieniche e di sicurezza in generale, nel rispetto degli altri residenti si prega ulteriormente di evitare rumori molesti, emissioni di fumo o di odori sgradevoli.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del DPCM 08 marzo 2020, per gli eventuali soggetti sottoposti alla misura della quarantena o comunque risultati positivi al virus è istituito il divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora. Pur essendo le parti comuni "pertinenziali" alle unità immobiliari di proprietà esclusiva in Condominio, si invitano i soggetti positivi e/o in quarantena a non frequentare o quantomeno a limitare responsabilmente l'utilizzo delle parti comuni. Nel rispetto della Privacy, essendo quelli relativi alla salute dati soggetti a trattamento speciale, a livello condominiale non verranno divulgate informazioni riguardanti persone positive al virus COVID-19 oppure sottoposte alla misura della quarantena. L'informativa sulla Privacy applicata ex Art. 13 GDPR n. 2016/679 è visionabile in questa pagina https://www.elabor.eu/documenti-a-risorse/496-informativa-sulla-privacy-ex-art-13-gdpr-n-2016679.html
Aggiornamento del 20/03/2020
PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE PARTI COMUNI
Considerate le richieste per eventuali interventi di "sanificazione" delle parti comuni, si precisa che tale servizio può essere attivato previa manifestazione di un interesse diffuso espresso all'Amministratore dalla maggioranza dei Sigg. Condòmini che rappresentino almeno 500 millesimi in base al "principio di urgenza" derivante dall'articolo 1135 del Codice Civile. Preme però evidenziare che, considerati i costi straordinari della sanificazione ed il momento di emergenza, è necessario valutarne oggettivamente, oltre alla sostenibilità economica, anche l'efficacia rispetto alla frequenza degli interventi ipotizzabili in relazione alle parti comuni da trattare.
Oltre a lavarsi bene le mani in seguito alla frequentazione delle parti comuni, si consiglia pertanto l'utilizzo individuale di mascherine e guanti in mancanza di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI). Per la pulizia e disinfezione delle superfici di maggior contatto (maniglie, corrimano, interruttori, ecc.) le indicazioni fornite sono quelle di utilizzare una soluzione diluita di ipoclorito di sodio ovvero di candeggina per uso domestico. Tali contromisure possono essere agevolmente adottate individualmente da tutti i Sigg. Condòmini che ne abbiano interesse o autonoma necessità.
Aggiornamento del 01/04/2020
Ai sensi e per gli effetti del DPCM del 01 aprile 2020, "l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 [...] ancora efficaci alla data del 03 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020". Le indicazioni e prescrizioni contenute del presente VADEMECUM si intendono pertanto valevoli, salvo ulteriori proroghe, fino al 13 aprile 2020. In particolare si evidenzia quindi che almeno fino al 13 aprile 2020 lo studio Amministrazioni Condominiali CONT MANUEL non garantirà l'apertura al pubblico e che le assemblee condominiali già convocate verranno rinviate e ri-convocate come da avvisi consultabili anche in questa pagina https://www.elabor.eu/bacheca-condominiale/avvisi-a-news.html
Aggiornamento del 08/04/2020
CONVOCAZIONI ASSEMBLEARI E CORRISPONDENZE POSTALI
Con riferimento alle convocazioni assembleari ed alla corrispondenza postale in generale, si evidenzia che l'art. 108 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale", prevede che "fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito".
Aggiornamento del 10/04/2020
A partire dal 14 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, il DPCM del 10 aprile 2020 introduce "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale". Cessano quindi "formalmente" di produrre effetti i DPCM 8-9-11-22 marzo 2020 ed il DPCM 1 aprile 2020 essendo sostituiti da questo nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 il quale, sostanzialmente, dispone però la proroga delle misure di contenimento e delle limitazioni già in essere.
"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure" particolarmente incidenti sulla gestione condominiale e la vita in Condominio.
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute [...]
d) e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
Le indicazioni e prescrizioni contenute del presente VADEMECUM si intendono quindi ancora valevoli, salvo ulteriori proroghe, fino al 03 MAGGIO 2020. In particolare si evidenzia pertanto ancora che, almeno fino al 03 maggio 2020, lo studio Amministrazioni Condominiali CONT MANUEL non garantirà l'apertura al pubblico e che le assemblee condominiali già convocate verranno rinviate e ri-convocate come da avvisi consultabili anche in questa pagina https://www.elabor.eu/bacheca-condominiale/avvisi-a-news.html
Pur prevedendo che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ee) "restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi", il DPCM 10 aprile 2020 dispone che "sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività [...] ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3" nel quale il codice ATECO 68 non viene ancora contemplato. Nonostante le motivate sollecitazioni da parte della categoria, l'attività di "Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi" (codice ATECO 68.32.0) non è considerata essenziale o di pubblica utilità limitando fortemente l'ambito operativo dell'Amministratore condominiale al di fuori dell'attività comunque svolta in studio.
Aggiornamento del 13/04/2020
MANUTENZIONE AREE VERDI CONDOMINIALI E RISPETTIVA FRUIZIONE
Il DPCM 10 aprile 2020 ha inserito fra le attività consentite nel richiamato allegato 3 il codice ATECO 81.3 ovvero quelle di "cura e manutenzione del paesaggio" con esclusione delle attività di realizzazione. Tale previsione consente pertanto anche in ambito condominiale la cura e manutenzione di parchi e giardini ed aree verdi in generale.
Con propria Ordinanza n. 40 del 13 aprile 2020 il Presidente della Giunta Regionale Veneto ha peraltro disposto espressamente che "è ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private [...]" e pertanto, nel rispetto dei limiti e delle disposizioni comunque previste anche dal DPCM 10 aprile 2020, verranno organizzate ed fatte eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria così come già quelle aventi carattere d'urgenza ed inderogabilità.
Considerato che anche secondo il DPCM 10 aprile 2020 "non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto", fino al 03 maggio 2020 e salvo proroghe, in ambito condominiale rimane vietato l'utilizzo ricreativo, anche per le attività di gioco dei bambini, degli spazi condominiali esterni, dei giardini e delle aree verdi comuni.
Anche in funzione delle eventuali necessità private dei Sigg. Condòmini, si informa altresì che ai sensi e per gli effetti della citata ordinanza "è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il conferimento di rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata (CERD/Ecocentro) comunali più vicini alla residenza".
Aggiornamento del 22/04/2020
PROTOCOLLO CONDOMINIALE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEL CASO DI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni contenute nel titolo IV “Cantieri temporanei e mobili” del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 recante disposizioni “in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, con il presente protocollo si intende dare specifica regolamentazione in ambito condominiale alle misure per il contrasto e per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel caso di lavori edili di “costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione […]” così come definiti nell’Allegato X richiamato all’art. 89, comma 1, lett. a) del citato D.Lgs n. 81/2008.
Assunti secondo le definizioni del D.Lgs n. 81/2008 il Condominio quale “committente” ovvero il “soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata” secondo l’art. 89, comma 1, lett. b) e l’Amministratore condominiale quale “responsabile dei lavori” ovvero il “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti” secondo l’art. 89, comma 1, lett. c), per gli “obblighi del committente o del responsabile dei lavori” del previsti dall’articolo 90, ed in particolare per quelli di attenersi “ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15” secondo il comma 1, si evidenzia che le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro riguardano sempre: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione […]; c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro […]; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) m) n) o) p) q) r) s) il controllo sanitario dei lavoratori ed informazione, formazione e consultazione adeguate da parte dei datori di lavoro; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Premesso e richiamato necessariamente quanto sopra, si assumono e si integrano secondo la peculiarità dell’ambito condominiale, i seguenti atti ovvero 1) le indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari elaborate dalla Regione Veneto nelle versioni del 03 e del 13 marzo 2020; 2) i protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e quello specifico per i cantieri edili del 20 marzo 2020; 3) i protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile e negli ambienti di lavoro in generale del 24 marzo 2020; 4) il Decreto Legge 25 marzo 2019, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” aggiornato secondo il DPMC 10 aprile 2020 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Queste indicazioni operative, protocolli e riferimenti normativi si considerano condivisi e noti a tutti i soggetti coinvolti e sono visionabili e/o scaricabili come da allegati all'articolo PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19 PER CANTIERI EDILI E LAVORI DI MANUTENZIONE IN CONDOMINIO che ripropone quanto qui descritto.
L’Amministratore condominiale in proprio, ed in nome e per conto del Condominio, assumono pertanto il presente protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel caso di cantieri temporanei o mobili per lavori edili da eseguirsi, fermo restando il riconoscimento di quelli aventi carattere di urgenza ed inderogabilità oppure di quelli analogamente non rinviabili senza potenziale o imminente pregiudizio per la salute e la sicurezza degli abitanti e dell’edificio in Condominio, sempre e comunque nel rispetto di tutti i soggetti direttamente coinvolti.
Il Condominio deve essere e restare un luogo sicuro per tutti. Per mantenere questa condizione, i comportamenti dei condòmini residenti e non così come quelli degli eventuali conduttori e di ogni altro soggetto frequentante a qualsiasi titolo l’ambito condominiale, devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente protocollo che integra il VADEMECUM EMERGENZA CORONAVIRUS IN CONDOMINIO già visionabile su questo.
L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo l’Amministratore condominiale si impegna a portare a conoscenza dei propri Condòmini e di ogni soggetto terzo coinvolto, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti in Condominio o comunque frequentanti, sistematicamente oppure occasionalmente, lo stesso per la fornitura di beni e/o servizi ovvero dei contenuti del presente protocollo anche attraverso strumenti supporti informatici.
Esclusi i residenti e loro famigliari conviventi, nessuno potrà entrare nell’ambito condominiale se non dopo aver ricevuto, letto e compreso il presente protocollo. Con l’ingresso in Condominio, per fatti concludenti, si attesta e manifesta quindi adesione al presente protocollo e si assume pertanto espressamente l’impegno di conformarsi allo stesso e di rispettarne le disposizioni ivi contenute.
REGOLE DI ACCESSO E SVOLGIMENTO LAVORI IN CONDOMINIO
I fornitori di beni e/o servizi in proprio se lavoratori autonomi ovvero nella veste o per le funzioni delegabili quali datori di lavoro, in adempimento anche degli obblighi già previsti dal D.Lgs n. 81/2008 prima dell’inizio e durante l’esecuzione dei lavori, assicurano al Condominio committente (nonché all’Amministratore condominiale quale responsabile dei lavori) il rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza previa: a) valutazione dei rischi; b) organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; c) formazione, informazione ed addestramento proprio e/o dei lavoratori occupati adottando idonee e necessarie misure per la d) sorveglianza sanitaria e per la e) gestione delle emergenze.
L’accesso nell’ambito condominiale, sempre vietato ai soggetti non residenti o terzi sottoposti alla misura della quarantena oppure risultati e ancora risultanti positivi al virus Covid-19, così come la successiva permanenza non sono assolutamente consentiti alle persone con febbre (temperatura corporea superiore a 37,5°) oppure con evidenti sintomatologie influenzali. Risulta altresì vietato l’accesso al Condominio alle persone che, nei 14 giorni precedenti, abbiano avuto contatti stretti ad alto rischio di esposizione con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19 oppure provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Durante l’accesso e permanenza nell’ambito condominiale, nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro, si dovranno evitare o quantomeno ridurre le occasioni di contatto con i residenti o con gli altri soggetti eventualmente presenti.
Oltre a tenere sempre comportamenti corretti su piano dell’igiene, soprattutto qualora non fosse possibile mantenere e garantire la distanza minima di sicurezza fra le persone, è obbligatorio utilizzare i previsti dispositivi di protezione individuale quali guanti, occhiali, tute ed in particolare mascherine “chirurgiche” da utilizzare in conformità alle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Solamente in mancanza delle mascherine chirurgiche, si può ricorrere alle mascherine filtranti (modello FFP2 e FFP3) anche se non sono indicate dall’OMS e dal Ministero della salute.
Tutti i lavoratori autonomi o dipendenti devono utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale conformemente al Titolo III del D.Lgs n. 81/2008 avendo cura di: a) provvedere, soprattutto in assenza di guanti, ad un frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante le lavorazioni, con acqua e sapone o alternativamente con gel detergente; b) evitare contatti fisici con altri lavoratori o persone presenti e non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani praticando altresì per sé stessi l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto); c) eseguire la pulizie, sanificazione ed igienizzazione dei mezzi d’opera e degli strumenti individuali di lavoro con disinfettanti a base di cloro o alcool evitandone per quanto possibile l’uso promiscuo.
Privacy e trattamento dei dati relativi alla salute
Nel rispetto della Privacy, essendo quelli relativi alla salute dati soggetti a trattamento speciale, a livello condominiale non verranno divulgate informazioni riguardanti persone positive al virus COVID-19 oppure sottoposte alla misura della quarantena. Analogamente i dati personali dei soggetti non residenti che vogliano accedere o accedono al Condominio saranno eventualmente trattati limitatamente ed esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 (motivi di interesse pubblico) da parte dell’Amministratore condominiale secondo l'informativa ex Art. 13 GDPR n. 2016/679 sempre visionabile sul sito www.elabor.eu al seguente URL https://www.elabor.eu/documenti-a-risorse/496-informativa-sulla-privacy-ex-art-13-gdpr-n-2016679.html
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria con consenso dell’interessato in quanto prerequisito necessario per accedere e permanere anche solo temporaneamente al contesto condominiale. Sono in particolare soggetti a trattamento i dati riguardanti la temperatura corporea, evidenti sintomatologie influenzali nonché quelli relativi al potenziale rischio di esposizione al Covid-19 nei 14 giorni precedenti l’accesso al Condominio.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (ad esempio in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di una persona risultata positiva al COVID-19). I dati saranno quindi trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 salvo variazioni o proroghe.
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione così come di opporsi al trattamento e richiederne la limitazione secondo l’art. 7 del Codice della Privacy e degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 come da citata informativa.
Aggiornamento del 24/04/2020
Con lo scopo di "fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19", il 24 aprile 2020 sono stati aggiornati i protocolli già siglati a marzo per il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro e nei cantieri edili. Il PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI con la relativa sintesi delle REGOLE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI – FASE 2 sono visionabili e/o scaricabili come da allegati in calce all'articolo PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19 PER CANTIERI EDILI E LAVORI DI MANUTENZIONE IN CONDOMINIO
Si evidenzia che, anticipando in parte le disposizioni dell'annunciato DPCM a scadenza del 03 maggio 2020 di quello vigente, con propria Ordinanza n. 42 del 24 aprile 2020 il Presidente della Giunta Regionale Veneto ha ritenuto "di consentire le attività sul patrimonio edilizio esistente secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata previste dagli articoli 6 e 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001" ovvero gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata manutenzione ordinaria così come anche e soprattutto, per quanto di maggior interesse condominiale, le attività di edilizia libera fra le quali gli interventi di manutenzione ordinaria.
Aggiornamento del 27/04/2020
A partire dal 27 aprile 2020 ed a seguire, fare riferimento al
VADEMECUM EMERGENZA COVID-19 IN CONDOMINIO - FASE DUE