Nell'articolo CONDOMINIO E DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA viene affrontato l'argomento della delega di partecipazione all'Assemblea condominiale. Tutto il ragionamento e l'esposizione hanno trovato spunto in occasione dell'emergenza epidemiologica causata dal Covid-19 in corso nel 2020 per affrontare le problematiche derivanti dalle misure di contenimento limitanti anche il regolare svolgimento delle riunioni condominiali come riportato nel VADEMECUM EMERGENZA CORONAVIRUS IN CONDOMINIO
Considerati i limiti ed i costi tecnologici, le criticità di svolgimento e le possibili eccezioni per vizi di annullabilità derivanti dello svolgimento dell'Assemblea condominiale in modalità telematica, per consentire una corretta gestione del Condominio si ritiene di invece percorribile per molti contesti il sistema della partecipazione e votazione mediante conferimento di delega parlante nel pieno rispetto della normativa vigente e con massima garanzia e tutela dei Condomini amministrati.
Come previsto dall'articolo 1136 del Codice Civile, "l'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio" e " "sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio" stesso.
Ipotizzando di applicare il sistema di partecipazione e voto mediante delega parlante ad un'assemblea condominiale di "prima convocazione" il richiesto quorum costitutivo e deliberativo assolverebbe già ad una prima garanzia giacchè "se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione [...] è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio" e "la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio". Perchè allora non sfruttare la "prima convocazione" recuperandola dal novero delle previsioni puramente formali al quale è stata confinata dalla prassi consuetudinaria dello svolgimento di assemblee di "seconda convocazione" in ambito condominiale ?
Fra i motivi di opportunità, considerate le circostante, evidenzio solamente che a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, l'Amministratore può agire "per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea" in mancanza del quale può richiedere solamente versamenti su base volontaria e non può agire per ottenere "ottenere un decreto di ingiunzione" nei confronti dei Condòmini morosi.
La soluzione prospettata quindi potrebbe essere la seguente.
Al ricevimento dell'avviso di convocazione assembleare a norma dell'art. 66 disp. att. C.C. "contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno" nonchè "indicazione del luogo e dell'ora della riunione", entro la data prefissata per la riunione oppure precedente se diversamente indicata, il Condòmino può trasmettere delega all'Amministratore condominiale con espresso mandato a subdelegare altro soggetto per la "partecipazione" all'Assemblea e manifesta espressione delle intenzioni di voto sui vari punti iscritti all'ordine del giorno adeguatamente documentati.
Qualora le deleghe trasmesse per tempo permettessero il raggiungimento del quorum costitutivo di prima convocazione (ovvero la maggioranza degli aventi diritto rappresentanti almeno 666,667 millesimi), l'Amministratore condominiale (al quale ricordiamo "non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea" ma che nel caso specifico viene invece espressamente autorizzato a subdelegare tale partecipazione) potrebbe intestare le deleghe ad uno o più dei propri collaboratori o comunque a soggetti terzi di fiducia e l'Assemblea potrebbe quindi svolgersi regolarmente.
Raggiunto il quorum costitutivo, per le decisioni iscritte all'ordine del giorno ovvero limitatamente a quelle indicate nelle intenzioni di voto espresse nella delega parlante conferita, verificandosi automaticamente la presenza del quorum deliberativo (salvo il caso di particolari argomenti che necessitano di maggioranze superiori ai 2/3 dei millesimi) si procederebbe alle votazioni (mediante scrutinio di fatto) secondo le dichiarazioni di voto contenute nelle deleghe da allegare poi al verbale assembleare. Si specifica che non si tratterebbe di un voto per corrispondenza bensì dello svolgimento regolare in prima convocazione dell'Assemblea condominiale e delle relative votazioni con partecipazione degli aventi diritto mediante delega di rappresentanza scritta e circoscritta.
Se come è regola e consuetudine all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria annuale è prevista solitamente l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo come anche la nomina/conferma dell'Amministratore, in prima convocazione ognuno di questi punti potrebbe essere approvato con la maggioranza dei favorevoli rappresentanti almeno 500 millesimi.
Nel caso in cui, pur verificato il quorum costitutivo, non si raggiungesse quello deliberativo per le varie votazioni nessuna decisione potrebbe essere assunta e pertanto l'Assemblea condominiale verrebbe rinviata ad altra data prestabilita di prima convocazione con previsione anche della classica "seconda convocazione". Per completezza, oltre a stabilire che "l'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima", l'art. 66 disp. att. C.C. prevede la facoltà per l'Amministratore di "fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi"
Ovviamente questa soluzione, ed il meccanimo della prima convocazione aggiuntiva con partecipazione delegata, si basa sulla fiducia nell'Amministratore condominiale (come peraltro qualunque mandato in sè sottende) ma risulta assolutamente garantista trovando fondamento nel presupposto che stà solamente al libero arbitrio ed alla volontà del delegante la decisione di conferire delega oppure di non farlo.