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Manutenzioni in Condominio: ambito applicazione IVA al 10%

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Risale ormai al 1 gennaio 2000 l'applicazione a regime dell'IVA agevolata al 10% per i lavori di manutenzione in Condominio a prevalente destinazione abitativa ma ancora molti fornitori non lo sanno e spesso sollevano questioni.

L'ambito di applicazione dell'IVA ridotta è previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera B della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 ( la cosiddetta Finanziaria 2000) secondo le modalità ed i termini chiariti anche dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 247/E del 29/12/1999

L'articolo 7 della Legge n. 488/1999 recante disposizioni "Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l’emersione di base imponibile" recita:
1. Ferme restando le disposizioni più favorevoli Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 31 dicembre 2000 sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10 per cento:
a) [omissis]
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (1), realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze (2) sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
2. L’aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Dalle norme richiamate nelle note (1) e (2) sono definiti rispettivamente la tipologia di interventi di recupero del patrimonio edilizio e quali sono i beni significativi.

La Circolare n. 247/E del 29/12/1999 chiarisce inoltre il concetto di "fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata" ritenendo che l'espressione sia atta a ricomprendere:
1. singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10) - a prescindere dall’effettivo utilizzo - e relative pertinenze;
2. interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata (non è necessario che ricorra l’altra condizione richiesta dalla legge n. 408 del 1949 - c.d. Tupini - e successive modificazioni, ossia che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra)

Allegati:
Scarica questo file (circolare 247.pdf)ESTRATTO CIRCOLARE N. 247/E DEL 29/12/1999[CLICCA QUI PER VISUALIZZARE E/O SCARICARE IN ESTRATTO LA CIRCOLARE N. 247/E DEL 29/12/1999]182 Kb
Scarica questo file (FINANZIARIA 2000.pdf)ESTRATTO ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 488/1999[CLICCA QUI PER VISUALIZZARE E/O SCARICARE IN ESTRATTO L'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 488/1999]210 Kb