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Impianti termici di riscaldamento o idrosanitari: le certificazioni necessarie

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Gli impianti termici di riscaldamento o produzione di acqua calda alimentati con qualsiasi combustibile sono soggetti a particolari certificazioni che potrebbero essere richieste in caso di verifica degli impianti o di vendita/affitto dell'unità immobiliare di proprietà sia essa appartenente o meno ad un contesto condominiale. Le certificazioni obbligatorie variano sia in base alle componenti di impianto interessate che in funzione dei periodi storici relativi agli interventi di realizzazione/ampliamento/trasformazione dell'impianto stesso.

Le componenti d'impianto termico generalmente interessate da una o più certificazioni sono: le linee del gas, gli eventuali serbatoi del combustibile, gli impianto di riscaldamento nel loro complesso, gli impianti idrosanitari, i camini e le canne fumarie ove esistenti. A seconda della datazione dei vari interventi sugli impianti ed in funzione dell'ambito di validità della certificazione, molte delle certificazioni di seguito indicate  risultano aggiuntive e non alternative rispetto a quelle richieste in periodi di tempo precedenti.


1. INQUINAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO

1.1) Per tutti gli impianti di riscaldamento alimentati con qualsiasi combustibile, di potenzialità superiore a 35 kW (30.000 kcal/h), realizzati/ampliati e/o trasformati in tutti i tipi di edifici (inclusa la mera sostituzione degli apparecchi) a partire dal 28 Agosto 1966 e fino al 21 Giugno 1976:

 

  • progetto di impianto / locale di installazione conforme alla Legge 615/1966 e approvato dal Comando locale dei Vigili del Fuoco (VV.FF)


1.2) Per tutti gli impianti termici (riscaldamento e produzione centralizzata di acqua calda) alimentati con qualsiasi combustibile, realizzati/ampliati e/o trasformati in tutti i tipi di edifici (inclusa la mera sostituzione degli apparecchi) a partire dal 22 Giugno 1976 e fino al 16 Gennaio 1991:

  • progetto di impianto conforme alla Legge 373/1976 depositato in Comune
  • attestato di collaudo ai sensi della Legge 373/1976 rilasciato da un Ingegnere abilitato (solo per impianti di potenzialità superiore a 116 kW - 100.000 kcal/h)


1.3) Per tutti gli impianti termici (riscaldamento e produzione centralizzata di acqua calda) alimentati con qualsiasi combustibile, realizzati/ampliati e/o trasformati in tutti i tipi di edifici (inclusa la mera sostituzione degli apparecchi) a partire dal 17 Gennaio 1991 e fino ad oggi:

  • progetto di impianto conforme alla Legge 10/1991 da depositarsi in Comune [*]

[*] con la Circolare 13 Dicembre 1993 il Ministero ha chiarito che la relazione tecnica a corredo del progetto delle opere di impiantistica è necessaria nel caso di installazione di un nuovo impianto e di ristrutturazione di impianto; nel caso di semplice sostituzione del generatore di calore di potenzialità SUPERIORE a 35 kW si utilizza la "Relazione semplificata" approvata con DM 13.12.1993, mentre nel caso di semplice sostituzione del generatore di calore di potenzialità INFERIORE O PARI a 35 kW non è di norma richiesta la presentazione di alcuna Relazione tecnica.

2. PREVENZIONE INCENDI

2.1) Per tutti gli impianti di riscaldamento centralizzati alimentati a gasolio e a olio combustibile, realizzati/ampliati e/o trasformati in tutti i tipi di edifici (inclusa la mera sostituzione degli apparecchi) a partire dal 29 Luglio 1971 fino ad oggi:

  • progetto di impianto/locale di installazione conforme alla "Circolare 73/1971" e pratica VVFF per impianti a gasolio/olio combustibile di potenza superiore a 35 kW (attestato di deposito del progetto dell'impianto ai sensi della normativa di prevenzione incendi per impianti da 35 a 116 kW, CPI/Certificato di Prevenzione Incendi o Nulla Osta Provvisorio per impianti sopra i 116 kW - 100.000 kcal/h)


2.2) Per tutti gli impianti di riscaldamento centralizzati alimentati a gas naturale (metano), realizzati/ampliati e/o trasformati in tutti i tipi di edifici (inclusa la mera sostituzione degli apparecchi) a partire dal 25 Novembre 1969 e fino al 18 Maggio 1996:

  • progetto di impianto/locale di installazione conforme alla "Circolare 68/1969" e pratica VVFF per impianti a gas naturale di potenza superiore a 35 kW (attestato di deposito del progetto dell'impianto ai sensi della normativa di prevenzione incendi per impianti da 35 a 116 kW, CPI/Certificato di Prevenzione Incendi o Nulla Osta Provvisorio per impianti sopra i 116 kW - 100.000 kcal/h)


2.2.1) Per tutti e soli gli impianti alimentati a da combustibile gassoso (imp. di riscaldamento, idro sanitari, cottura ed altri) realizzati/ampliati e/o trasformati in tutti i tipi di edifici (inclusa la mera sostituzione degli apparecchi) a partire dal 19 Maggio 1996 fino ad oggi:

  • progetto del locale di installazione / centrale termica nel caso di coesistenza nello stesso locale o in locali comunicanti di più apparecchi a gas di potenzialità complessiva superiore a 35 kW, eccetto il caso di locali ad uso abitativo contenenti al massimo un forno, una cucina a gas, uno scaldaacqua a gas e una caldaia a gas (purché ciascuno di potenzialità singola inferiore a 35 kW) e pratica VVFF (attestato di deposito del progetto della centrale termica per impianti da 35 a 116 kW, CPI/Certificato di Prevenzione Incendi per impianti sopra i 116 kW)

3. PREVENZIONE SCOPPI

3.1) Per tutti i tipi di generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento alimentati con qualsiasi combustibile, di potenzialità superiore a 35 kW, realizzati/ampliati e/o trasformati in tutti i tipi di edifici (inclusa la mera sostituzione degli apparecchi) a partire dal 6 Maggio 1976 [*] fino ad oggi:

  • pratica e collaudo ISPESL (rif. DM 1.12.1975 - "Raccolta R")

[*] precedentemente gli impianti di riscaldamento ad acqua calda erano soggetti ad ispezione e collaudo da parte dell'A.N.C.C., salvo esenzioni particolari

4. SICUREZZA  DELL’INSTALLAZIONE

4.1) Per tutti e soli gli impianti alimentati a combustibile gassoso (imp. di riscaldamento, idro sanitari, cottura o altro) realizzati/ampliati e/o trasformati in edifici civili (inclusa la mera sostituzione degli apparecchi) fino al 13 Marzo 1990 (senza successivi interventi):

  • - Dichiarazione di funzionamento in sicurezza [*] rilasciata da un tecnico abilitato L. 46/90 conformemente all'Allegato II del DPR 218/98, in base ai risultati dei test di sicurezza di cui alla Norma UNI 10738.

[*] attenzione: in caso di impianto non idoneo/privo dei requisiti minimi di sicurezza in base al DPR 218/98, sono già superati da tempo i termini di adeguamento/messa a norma

 

4.2) Per tutti i tipi di impianti di riscaldamento e idrosanitari, alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, realizzati/ampliati e/o trasformati in edifici civili (inclusa la mera sostituzione degli apparecchi) a partire dal 13 Marzo 1990 fino ad oggi:

  • Dichiarazione di Conformità alla Regola d'Arte rilasciata dal tecnico installatore abilitato


4.2.1) Per tutti i tipi di impianti di riscaldamento e idrosanitari alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, realizzati/ampliati e/o trasformati in edifici civili (inclusa la mera sostituzione degli apparecchi) a partire dal 1° Marzo 1992 fino ad oggi:
Come per i punti [1] , [2], [3] e [4] (ove applicabili secondo la datazione dell'impianto), ed in aggiunta:

  • progetto dell'impianto gas come definito dalla Legge 46/90 (solo se di portata complessiva superiore a 34,8 kW)
  • progetto dell'eventuale canna fumaria collettiva ramificata - C.C.R. (indipendentemente dalle portate singole e complessive allacciate).

In base al DPR 412/93, dal 1° Agosto 1994 tutti gli impianti termici, ovvero gli impianti di riscaldamento e di produzione centralizzata di acqua calda (vecchi e nuovi), devono essere dotati di un "Libretto di impianto" (se di potenza non superiore a 35 kW) o di un "Libretto di Centrale" (se di potenza superiore a 35 kW). Il Libretto di impianto/di centrale dovrà essere debitamente compilato e firmato dal responsabile di impianto (cioè dall'occupante a qualsiasi titolo l'unità immobiliare ovvero dal Terzo Responsabile delegato), ed aggiornato annualmente con le varie operazioni di manutenzione periodica e/o straordinaria. Il responsabile di impianto dovrà conservare gli ultimi "Rapporti di Controllo e Manutenzione" nonché i risultati dell'ultima verifica di rendimento la c.d. "prova fumi".

Per maggiori informazioni e/o chiarimenti, rivolgetevi in ogni caso al vostro tecnico installatore/manutentore di fiducia che potrà di certo consigliarvi in merito.