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Passa dal 10% al 4% la ritenuta sui pagamenti per le detrazioni IRPEF del 36% e del 55%   da manuel il 12-09-2011 20:13:51
 Oggetto :maggioranza millesima una sola persona, che fare??.. 16-01-2013 13:44:22 
germano82
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Iscritto: 16-01-2013 12:38:09
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Buongiorno, ho comprato casa alcuni mesi fa in un piccolo condominio composto da 5 appartamenti e 2 garage. Il problema è il seguente: una sola persona è proprietaria di 3 appartamenti ed ha, quindi, la maggioranza dei millesimi (560 circa). Gli altri due appartamenti e i due garage sono di proprietà di 4 diversi proprietari (io e altre tre persone).

Ogni qual volta ci si riunisce in assemblea il proprietario dei tre appartamenti, avendo la maggioranza, praticamente è libero di decidere tutto da solo (amministratore, ditta per alcun lavori, spese varie, ecc).

Ho letto la nuova legge sul diritto condominiale, ma non c'è nessun riferimento a situazioni come queste, tranne una cosa: l'art. 1136 dice che "in seconda convocazione la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio". Questo significa che in assemblea bisogna avere la maggioranza non solo dei millesimi, ma anche degli intervenuti?

Questo significa che, nella mia situazione, tre proprietari su cinque, rappresentando circa 420 millesimi, possono decidere a maggioranza??

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 Oggetto :Re:maggioranza millesima una sola persona, che fare??.. 16-01-2013 14:26:27 
manuel
Administrator
Iscritto: 09-07-2010 13:30:23
Post: 226
Località: Schio (VI)
 

La previsione della doppia maggioranza di millesimi e persone (intervenuti all'assemblea o condomini in generale in base al tipo di decisione) è tutt'ora vigente e verrà riconfermata con l'entrata in vigore della cosiddetta Riforma del Condominio.

Qualsiasi decisione è legittimamente assunta solamente con la doppia maggioranza. Nel caso descritto ne il singolo proprietario con la maggioranza millesimale ne gli altri condomini con la maggioranza di teste potrà mai decidere nulla di importante in caso di opposte posizion salvo che per le deliberazioni (di seconda convocazione) in cui è necessaria la maggioranza di 1/3 dei condomini con 1/3 dei millesimi (es. compenso amministratore, bilancio preventivo e consuntivo di spesa annuale ordinario e straordinario, ripartizioni delle spese, e tutte le altre deliberazioni che non richiedono una specifica maggioranza). Di fatto in questi casi il numero di teste fà la forza rispetto al valore millesimale.

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