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Passa dal 10% al 4% la ritenuta sui pagamenti per le detrazioni IRPEF del 36% e del 55%   da manuel il 12-09-2011 20:13:51
 Oggetto :Cane sepellito nel giardino.. 27-07-2010 10:31:22 
Iscritto: 07-05-2024 17:37:39
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Un condomino (la fiorenza della situazione) preciso, preciso (quanto sono gli altri a fare lavori) ha seppellito il proprio cane nel suo giardino (cosa concessa da una barbara legge regionale: http://www.funerali.org/?p=31), ma mi chiedo:

1. Vi deve pur essere un rispetto di metri come per le piante tra confinanti?
2. Il codominio avrebbe dovuto essere avvertito e avrebbe dovuto autorizzare la cosa?
3. Chi mi assicura che siano stati rispettati i criteri di sepoltura elencati nella normativa?

Sempre il stesso condomino ha in passato abbattuto tutti i muri creando un Open Space nel suo appartamento, so di certo che non sono muri portanti, ma un altro condomino ha comunicato che ha aperto all'epoca una finestra nel muro portante. Devo fare qualcosa a riguardo?

Il condomino attualmente sembra avere operai nella sua proprietà, sta facendo dei lavori all'interno di un ripostiglio che è un vano ricavato sotto l'ingresso lato strada del condominio.  In tale caso dovrei essere stato avvertito? Devo fare qualcosa?

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 Oggetto :Re:Cane sepellito nel giardino.. 27-07-2010 13:36:56 
manuel
Administrator
Iscritto: 09-07-2010 13:30:23
Post: 226
Località: Schio (VI)
 

Per quanto riguarda la sepoltura del cane prendo atto dell'esistenza di una normativa specifica per il comune di Roma che personalmente non conosco ma che senz'altro deve essere rispettata e/o fatta rispettare dalle Autorità competenti alle quali sarebbe bene segnalare eventuali ipotesi di pregiudizio igienico-sanitario.

In merito al coinvolgimento del Condominio in questioni che riguardano sostanzialmente la proprietà esclusiva sia essa il giardino privato e/o l'interno dell'appartamento vale il principio sancito dall'art. 1122 del Codice Civile il quale stabilisce che "Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio".

Il Regolamento condominiale ovvero la buona consuetudine possono prevedere che per tali interventi sia fatta comunicazione all'Amministratore il quale è tenuto, se del caso, a verificare l'interessamamento delle parti comuni nei previsti lavori sia preventivamente che in corso o al termine dell'esecuzione delle opere.

Tieni presente che il migliore, diverso o più intenso utilizzo delle parti comuni non costituisce violazione sempre che non sia alterata la destinazione d'uso del bene e non ne sia impedito il godimento agli altri partecipanti oppure ... non crei danno alle adiancenti proprietà esclusive.

 

 

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 Oggetto :Re:Cane sepellito nel giardino.. 27-07-2010 15:54:14 
Iscritto: 07-05-2024 17:37:39
Post: 0
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Il cane ormai giace nel cimitero giardino da mesi, farlo riesumare farebbe un po' schifo... :D

A riguardo dei lavori il regolamento riporta quanto riassumo qui sotto:

ART.2 Proprietà particolari
Sono oggetto di proprietà esclusiva:
- I balconi, i giardini, le serrande delle finestre, i portoncini di ingresso di proprietà particolare dei singoli Condomini, con l’obbligo di attenersi alle delibere dell’Assemblea circa la loro conservazione e manutenzione in perfetta uniformità di consistenza e di estetica.

ART.5 Uso e modifiche alle cose comuni. Recita:
Nessun condomino potrà intraprendere le innovazioni/modificazioni delle cose comuni di cui all’Art. 1102 del  C.C., senza previa comunicazione scritta all’Amministratore di Condominio.

Art.6 Lavori nei locali di proprietà particolare. Recita:

Ogni Condomino è obbligato ad eseguire la riparazione delle cose di sua proprietà la cui omissione possa danneggiare gli altri condomini, compromettere la stabilità del fabbricato, l’uniformità esteriore ed alterarne il decoro architettonico.
Egli, a richiesta e previo avviso dell’Amministratore, deve altresì consentire che nell’interno dei locali di sua proprietà si proceda, con i dovuti riguardi, alle verifiche ed ai lavori che si dovessero eseguire sulle parti comuni nell’interesse della comunione o dei singoli condomini; salvo il diritto di rivalsa dei danni conseguiti e comprovati.
In ogni caso i condomini, prima di intraprendere nei locali di loro proprietà l’esecuzione di opere e lavori che comunque possano interessare la stabilità ed il decoro del fabbricato o di parte di esso, o gli impianti comuni, devono darne notizia all’Amministratore, fermo restando in ogni caso quanto disposto dall’Art. 1122 del C.C.

Art.25 – Norme d’uso delle cose comuni e di quelle di proprietà particolari. Recita.
I lavori di miglioria possono essere svolti dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00, esclusi i giorni festivi prefestivi, previa avviso in bacheca nell’atrio del portone d’Ingresso (PREMESSO CHE LA BACHECA NON ESISTE)

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Ultima modifica: 27-07-2010 15:59:28 Da Per il motivo
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