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Passa dal 10% al 4% la ritenuta sui pagamenti per le detrazioni IRPEF del 36% e del 55%   da manuel il 12-09-2011 20:13:51
 Oggetto :Varie e eventuali: Sono tutti pazzi questi romani?.. 17-09-2010 16:55:38 
Iscritto: 04-05-2024 03:14:49
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Ho appena consegnato la convocazione all’assemblea  a un condominio che aveva della documentazione delle passate amministrazioni e ho scoperto che era lui stesso amministratore in passato. Dei passati verbali né ho trovato solo uno e con un bel “varie ed eventuali” come discussione. Dell’approvazione di regolamento e tabelle millesimali non c’è il verbale, ma ho trovato la sola convocazione di assemblea straordinaria datata 12-11-2000 porta un punto 5 che è un “varie ed eventuali.

Se non erro un “varie ed eventuali” rende nulla non solo la convocazione, ma l’assemblea stessa e impugnabile da qualsiasi condomino senza termini e prescrizioni.

Il sangue trentino bolle a vedere superficialità simili … :D

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 Oggetto :Re:Varie e eventuali: Sono tutti pazzi questi romani?.. 17-09-2010 19:54:29 
manuel
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Iscritto: 09-07-2010 13:30:23
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All'ordine del giorno dell'assemblea condominiale è assolutamente lecita (ovviamente se non è il solo punto in discussione) l'indicazione dell'argomento "varie ed eventuali".

Il problema nel senso in cui lo descrivi tu si pone qualora alla voce varie ed eventuali, senza che ne sia data quindi menzione precisa all'ordine del giorno, vengano deliberate spese e/o assunte decisioni di particolare rilevanza. Per prassi la voce "varie ed eventuali" viene utilizzata per le comunicazioni dell'Amministratore oppure per le segnalazioni dei Condòmini.

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 Oggetto :Re:Varie e eventuali: Sono tutti pazzi questi romani?.. 17-09-2010 23:53:14 
Iscritto: 04-05-2024 03:14:49
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Per il diritto industriale è una cosa che renderebbe nulla qualsiasi assemblea e anche qualsiasi contratto, ma ho controllato e di fatti è solo sul filo del rasoio:

Secono  Trib. di Genova 29/6/99 la voce “varie ed eventuali” non comprende atti negoziali, ma si riferisce solamente a comunicazioni, suggerimenti per future assemblee, solleciti, prospettazioni di problemi da istruire, risposte dell’amministratore e così via.

Non ne capisco il motivo, in quanto non serve mettere a verbale discussioni non inerenti ai punti dell'assemblea, nessuno vieta i parlare del più e del meno durante un assemblea e il mettere a verbale che non è corretto.

La delibera assunta comunque potrebbe rivelarsi annullabile e quindi soggetta al termine di impugnazione previsto dall’art. 1137 cod.civ., decorso il quale la delibera non può più essere contestata.

Rimango di questo parere, e penso sia più una vecchia tradizione come molte cose assurde che ruotano attorno al mondo del condominio. Quindi una consuetudine per il diritto e una cattiva abitudine per me.

Le foni del diritto italiano hanno gerarchia è molto chiara:

  1. Costituzione
  2. Leggi costituzionali
  3. Leggi ordinarie
  4. Atti aventi forza di legge
  5. Decreti legge
  6. Decreti legislativi
  7. Leggi regionali
  8. Regolamenti dell’esecutivo
  9. Regolamenti degli enti locali
  10. Consuetudine

In esse non trovo decisioni di tribunali o di cassazione. La consuetudine è sempre all’ultimo posto e soggetta a forte gerarchia, ovvero non può essere contraria alle fonti superiori.

Un “varie ed eventuali” lede il diritto d’essere informato e quindi di prepararsi all’argomento che si discute e questo può anche essere la decisione di andare a “mangiare la pizza” con tutti gli altri condomini.

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Ultima modifica: 18-09-2010 00:00:53 Da Per il motivo
 Oggetto :Re:Re:Varie e eventuali: Sono tutti pazzi questi romani?.. 21-09-2010 15:45:40 
manuel
Administrator
Iscritto: 09-07-2010 13:30:23
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Località: Schio (VI)
 

Una deliberazione assunta alla voce "varie ed eventuali" non solo puà essere annullabile nel termine di impugnazione di 30 giorni dall'avvenuta conoscenza da parte del Condòmino che ne abbia interesse ma addirittura NULLA e quindi impugnabile senza lacun termine temporale.

Per il resto concordo con te: la voce "varie ed eventuali" nell'OdG dell'assemblea condominiale è un qualcosa in più che potrebbe tranquillamente essere omesso!| 


[lorix 17-09-2010 23:53:14]:

La delibera assunta comunque potrebbe rivelarsi annullabile e quindi soggetta al termine di impugnazione previsto dall’art. 1137 cod.civ., decorso il quale la delibera non può più essere contestata.

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