Solamente le spese di manutenzione e ricostruzione delle scale si suddividono ex art. 1124 C.C. e non già quelle di pulizia del piazzale! Convenzionalmente la spesa di pulizia delle scale è assimilabile alla manutenzione delle stesse anche se in alcuni casi (regolamento condominiale o delibera assembleare unanime) possono determinare criteri diversi ad esempio in misura uguale per tutti i condomini.
Anche per la spesa di manutenzione ordinaria dell'ascensore si applica per estensione l'articolo 1124 del Codice Civile. Tutto sta nel verificare le tabelle millesimali di riferimento che, in compresenza di scale ed ascensore, possono essere determinate tenuto conto dell'uso proporzionalmente inverso all'altezza di piano. Per spiegarmi meglio: normalmente più alto è il piano della scala più si paga mentre se esiste l'ascensore, l'altezza di piano per le scale può essere considerata al contrario attribuendone una quota maggiore per l'uso più intenso ai piani bassi.
[Mago Merlino 04-09-2011 19:19:43]:
La pulizia delle scale e del piazzale si dividono ex art. 1124 c.c.? E il contratto di manutenzione dell'ascensore che criterio si usa? :-(
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