Oggetto :Re:innovazioni sulla proprietà esclusiva che incidono sull'estetica del condominio
La norma di riferimento per le opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune (fra le quali rientra per costante giurisprudenza anche l'estetica del fabbricato) è l'articolo 1122 del Codice Civile.
L'autorizzazione assembleare generalmente non è necessaria qualora l'intervento eseguito dal singolo condòmini ai sensi dell'articolo 1102 del Codice Civile 1) non alteri la natura e la destinazione del bene; 2) non impedisca agli altri condomini di farne analogo uso; 3) non arrechi danno alle proprietà comuni e/o esclusive degli altri condomini.
Nel caso in esame ritengo evidente che l'installazione di una serranda diversa dalle altre altera l'estetica del fabbricato ed è quindi possibile richiederne, eventualmente anche giudizialmente, il ripristino
[Mago Merlino 12-09-2011 14:39:06]:
SALVE, Un condomino ha messo la serrande del suo garage diversa dalle altre serrande, senza preventiva autorizzazione da parte degli altri condomini, anzi senza avvisare nessuno, l'ha messa e ci siamo trovati davanti al fatto compiuto. Da precisare che l'estetica del condominio è compromessa perché sono 7 garage che costituiscono una fila di garage sulla corte comune davanti al cancello di ingresso. C'è UNA NORMA NEL CODICE CIVILE CHE VIETANO MODIFICHE DELLA PROPRIETà ESCLUSIVA CHE PERò INCIDONO SULL'ESTETICA DEL CONDOMINIO? O NORME CHE PREVEDONO LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ASSEMBLEA?
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