La vicenda risulta abbastanza complessa ma relativamente chiara nell'esposizione.
Se il danno (ipotizzo uno spargimento di acqua condotta) è stato causato da lavori di ristrutturazione dell'appartamento sovrastante o comunque in relazione a responsabilità non ascrivibili a parti ed impianti comuni, è il proprietario dell'appartamento di sopra è tenuto a risarcirla a prescindere dall'assicurazione condominiale.
Se l'assicurazione condominiale copre (come presumo!) i danni da acqua condotta e magari anche i danni derivanti dalla conduzione non v'è dubbio che la copertura assicurativa del fabbricato condominiale deve intervenire.
Il fatto che il perito non abbia potuto visionare l'appartamento sovrastante ma solamente il suo al limite potrebbe pregiudicare il risarcimento del danno per la ricerca ed il ripristino ma non il danno a terzi (lei) derivante dalla bagnatura ben visibile del soffitto del suo appartamento.
Per il suo danno ripeto è sempre e comunque responsabile il singolo proprietario dell'appartamento soprastante e non certo il Condominio. Dovrebbe essere l'Amministratore a contestare il mancato indennizzo all'assicurazione agendo a sua tutela secondo le procedure che in tema di assicurazione condominiale possono essere definite a livello assembleare ... ma questo forse è un discorso più complicato!
L'Amministratore è comunque tenuto a fornirle i recapiti quantomeno postali dell'altro Condomino perchè in merito non è applicabile la legge sulla Privacy come nel caso di richiesta della rubrica dei Condòmini per la finalità di autoconvocazione assembleare prevista dal codice civile.
Un consiglio è di chiedere all'Amministratore il recapito postale del proprietario dell'appartamento di sopra e procedere per vie legali se, dopo avertentato di contattare lo stesso, non ottenga bonariamente il giusto risarcimento del danno che mi pare alquanto modesto. |