Il quesito in argomento, per quanto attiene i rapporti fra attuali Condòmini proprietari e Condominio, ha una risposta semplice. Tenuti al pagamento pro quota delle spese e del capitale ingiunto nei confronti del Condominio sono gli attuali proprietari e quindi l'Amministratore ha applicato correttamente le norme e la procedura anche se, personalmente, non avrei formulato opposizione al decreto inguintivo considerata l'inopponibilità nei confronti del fornitore della truffa perpetrata dall'ex amministratore.
Secondo quanto previsto dall'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, "chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente" quindi il nuovo proprietario del suo ex appartamento non può sottrarsi alla richiesta del Condominio.
Considerato invece che, come dichiarato, Lei aveva provveduto al regolare pagamento dei contributi condominiali dovuti e richiesti a suo tempo e che la procedura ingiuntiva promossa dal fornitore è stata la conseguenza (successiva alla compravendita!) del comportamento truffaldino del precedente amministratore è e sarà il Condominio stesso, in persona degli attuali comproprietari, a dover rispondere della situazione eventualmente valutando idonea azione di risarcimento del danno nei confronti del precedete amministratore.
Per quanto riguarda un ipotetica azione di rivalsa nei suoi confronti da parte dell'attuale proprietà del suo ex appartamento ritengo sia difficilmente percorribile proprio per i presupposti indicati non potendo diversamente valutare la sua buona fede nei confronti della parte acquirente al momento della compravendita. |