Così come recita il primo comma dell'articolo 1136 del Codice Civile, in prima convocazione "l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio". L'assemblea di seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera invece "un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio" |