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                                                 Informi senz'altro l'Amministratore! 
Se i fatti sono andati effettivamente come ha descritto sarà comunque difficile avvalersi della polizza condominiale (se eistente) anche qualora la stessa copra la respondabilità da conduzione a meno che la compagnia assicurativa riconosca il risarcimento del danno anche nei casi di accertata "colpa grave" dell'assicurato. 
A prescindere dalla polizza condominiale però è bene precisare che la responsabilità del sinistro è esclusivamente del conduttore dell'unità locata (custode della cosa) ovvero dell'inquilino del piano di sopra (intestatario del contratto) in quanto, nel caso in specie, non credo che il proprietario sia purtroppo da ritenersi responsabile anche se non potrà chiamarsene fuori e disinteressarsi della questione. 
  
Cito da ... http://www.uppi-bologna.it/images/13lega/f2lega43.htm 
Del danno cagionato a terzi da un immobile in locazione rispondo sempre anche io, proprietario? No  La corretta linea di demarcazione delle rispettive responsabilità del locatore e del conduttore.     Spesso è invalsa (anche fra gli operatori del  diritto) la convinzione che il proprietario di un immobile concesso in  locazione sia sempre e comunque responsabile, in via esclusiva (o  comunque solidalmente con il proprio inquilino/conduttore) del danno  procurato a terzi proveniente dal proprio immobile, in forza del titolo  di proprietà.   Non è così.   Se è pur vero che il proprietario di un immobile  locato non è esentato da ogni responsabilità per danno cagionato a  terzi derivato dal proprio immobile, ciò non significa che sia una  responsabilità estesa a qualsiasi tipo di danno.   Risulta pacifico che il proprietario  dell'immobile, conservando la disponibilità giuridica, e quindi la  custodia, delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati,  rimane responsabile in via esclusiva (ai sensi degli artt. 2043 e 2051  c.c.) dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti, anche  se l'immobile è stato concesso in locazione.   Diversamente, riguardo alle altre parti ed  accessori del bene locato, rispetto alle quali la diretta disponibilità  viene acquistata dal conduttore, rimane in capo a quest'ultimo la  facoltà e l'obbligo di intervenire su di esse, onde evitare il  pregiudizio ad altri.   Pertanto, in caso di danni cagionati a terzi  proveniente da un immobile locato, qualora venga accertato che il  nocumento provenga da omessa manutenzione ordinaria o, in ogni caso, dal  mancato tempestivo intervento del conduttore su apparati di cui abbia  la diretta disponibilità, le conseguenti responsabilità risarcitorie  gravano unicamente (ex art. 2051 c.c.) sul conduttore medesimo (Cassaz.  n. 13881/10; Cassaz. n. Cassaz. Sez. Un. 12019/91; Cassaz. n. 11321/96).      [omissis]      Pare, in ogni caso, opportuno evidenziare  come risulti consigliabile che il proprietario, avvisato del protrarsi  dei danni cagionati a terzi derivante dal proprio appartamento locato,  si attivi, in ogni caso, al fine di risolvere la problematica.  Esiste, infatti, orientamento giurisprudenziale,  per il quale si onera il proprietario (di un immobile locato) della  responsabilità (quantomeno solidale) dei danni cagionati a terzi dai  propri conduttori, qualora rimangano totalmente inerti, nonostante  l'avviso effettuato dai danneggiati o dall'amministratore (Tribunale  Civile di Bologna, Sent. n. 1494/11).  Nell'eventualità, poi, in cui il proprietario si  surrogasse al proprio conduttore nella risoluzione del problema, negli  eventuali esborsi tesi al ripristino di impianti, oltre al risarcimento  dei danni, comporta il diritto di rivalsa del primo nei confronti del  secondo.                                              |