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Passa dal 10% al 4% la ritenuta sui pagamenti per le detrazioni IRPEF del 36% e del 55%   da manuel il 12-09-2011 20:13:51
 Oggetto :COMPETENZE CONDOMINIALI POST VENDITA.. 16-09-2015 10:23:44 
MANUELITA76
New User
Iscritto: 16-09-2015 08:11:52
Post: 1
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Buongiorno a tutti,

i miei genitori hanno venduto un immobile in dicembre 2014 ma il ragazzo che è subentrato non ha mai pagato le spese condominiali e tra l'altro non si è mai fatto conoscere dall'amministratore.

Ora in questi giorni lo studio ha chiamato i miei per sapere se abbiamo disponibile l'atto di vendita (di cui ho fatto richiesta stamattina) e che X LEGGE se il nuovo proprietario non paga devono pagare i miei.

Questa cosa credo e spero non stia né in cielo né in terra... ma chiedo conferma a voi!

Quando lui ha acquistato sua madre gli ha fatto da garante, quindi credo che debbano rivalersi su di lei in caso.

Grazie

Manuela

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 Oggetto :Re:COMPETENZE CONDOMINIALI POST VENDITA.. 17-09-2015 17:35:41 
manuel
Administrator
Iscritto: 09-07-2010 13:30:23
Post: 226
Località: Schio (VI)
 

I riferimenti normativi per il caso sono, nella formulazione post Riforma (Legge n. 220/2012), l'articolo  1130 del Codice Civile in riferimento all' anagrafe condominiale:

L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;


nonchè e soprattutto l'articolo 63 disp. att. del Codice Civile

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto
.

detto quanto sopra, se non lo avete già fatto, Vi consiglio (è Vostro obbligo!) di dare comunicazione all'Amministratore dell'avvenuta cessione e, se non avete ancora a disposizione copia dell'atto di compravendita (è normale che passino alcuni mesi prima che il Notaio consegni la copia!), equipollente alla "copia autentica" può essere considerata una certificazione del Notaio. Considerati che sono passati già 9 mesi dalla cessione, se trasmettete il tutto velocemente, separerete senz'altro la vostra responsabilità solidale con il nuovo acquirente che nulla potrà pretendere da Voi (così come il Condominio e l'Amministratore) se le spese relative alla gestione della mensilità di dicembre 2014 sono state regolarmente pagate prima della vendita.

IP già iscritto
Ultima modifica: 17-09-2015 17:41:45 Da manuel Per il motivo
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