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Le condizioni per la costituzione di un Supercondominio   da manuel il 22-09-2010 16:52:29
Costituzione Supercondominio per unione di più condomini preesistenti   da manuel il 22-09-2010 16:45:15
All'assemblea del Supercondominio devono partecipare tutti i comproprietari   da manuel il 22-09-2010 16:39:41
 Oggetto :All'assemblea del Supercondominio devono partecipare tutti i compropri.. 22-09-2010 16:39:41 
manuel
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Oggetto :All'assemblea del Supercondominio devono partecipare tutti i comproprietari

Poiché non sono derogabili dal regolamento di condominio, anche se di natura contrattuale, le norme concernenti la composizione ed il funzionamento dell'assemblea, è nulla per contrarietà a norme imperative (artt. 1136, 1138 c.c.) la clausola del regolamento contrattuale che prevede che l'assemblea di un cosiddetto "supercondominio" sia composta dagli amministratori dei singoli condomini, anziché da tutti i comproprietari degli edifici che lo compongono.

Cass. civ., sez. II, 28 settembre 1994. n. 7894

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Ultima modifica: 22-09-2010 16:40:05 Da manuel Per il motivo
 Oggetto :Re:All'assemblea del Supercondominio devono partecipare tutti i compro.. 22-09-2010 16:50:02 
manuel
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Oggetto :Re:All'assemblea del Supercondominio devono partecipare tutti i comproprietari

In un Supercondominio, l’assemblea, perché possa aversi una valida costituzione e quindi una corretta delibera, deve essere composta da tutti i diversi comproprietari degli edifici che compongono il Supercondominio. La Corte ha dichiarato nulla una norma del regolamento contrattuale di condominio che prevedeva che l’assemblea di un Supercondominio fosse composta dagli amministratori dei singoli condomini, o da singoli condomini, delegati a partecipare in rappresentanza di ciascun condominio. Pertanto, non sono derogabili e non possono subire eccezioni le norme sulla composizione e sul funzionamento dell’assemblea.

Cassazione Sez. II, N°15476 del 6/12/01

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