Oggetto :L’Amministratore cessato non ha diritto al rimborso per debiti condominiali estinti spontaneamente
L’amministratore cessato dalla carica e già sostituito che abbia spontaneamente estinto un debito del condominio (nella specie, versando fondi propri sul conto corrente intestato al condominio) non ha diritto al rimborso in quanto il pagamento è stato effettuato senza che il medesimo ricoprisse l’ufficio gestorio.
Giud. pace civ. Mirabella Eclano, sentenza 12 febbraio 2010, n. 49
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