Oggetto :Re:cornicione che cade a pezzetti sul mio terrazzo e viene riparato solo lato portone ingresso
Il proprietario di un edificio o di una costruzione (Condòmini) che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione (Amministratore), il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo è responsabile anche penalmente a norma dell'articolo 677 del Codice Penale. Nel caso che descrivi l'Amministratore è tenuto senza indugio a provvedere alla messa in sicurezza dell'edificio condominiale rimuovendo la causa del pericolo ovvero, per meglio dire, eliminando le situazioni potenzialmente idonee a cagionare la violazione del principio del neminem laedere (non danneggiare nessuno!). Preso atto del fatto che l'Assemblea condominiale appositamente convocata non ha deliberato il finanziamento di alcun intervento per rimuovere la causa/origine del pericolo (riparazione del cornicione) le responsabilità per possibili danni a cose e/o persone sono da considerarsi in capo ai Condòmini comproprietari più che all'Amministratore il cui comportamento appare formalmente del tutto diligente. Il mio consiglio è quello di inviare una lettera raccomandata all'Amministratore affinchè diffidi i comproprietari ad eseguire (finanziare) i lavori necessari per rimuovere il pericolo. In caso di mancato riscontro l'alternativa è un esposto alla procura per violazione dell'articolo 677 valutando anche la sussistenza del carattere di urgenza ed inderogabilità l fine di ordinare i lavori quale singolo Condòmino ai sensi dell'art. 1134 del Codice Civile con diritto di rivalsa nei confronti degli altri comproprietari.
Art. 677 codice penale - Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 677 cod. pen., per rovina deve intendersi non solo il crollo improvviso o il disfacimento, verificatosi in periodo piuttosto breve, dell’edificio o della costruzione nella loro totalità o nella maggior parte, ma anche il distacco di una parte non trascurabile di questi. Ne consegue che l’ipotesi criminosa ivi prevista sussiste non solo nel caso in cui tutto l’edificio sia pericolante, ma anche quando si trovi in pericolo una sua parte rilevante come l’intonaco, il cornicione, un balcone, una finestra, un muro, che comportino rischio per l’incolumità delle persone. Cass. pen., sez. I, 16 maggio 1985, n. 4779
L’amministratore di un condominio ha l’obbligo giuridico di rimuovere lo stato di pericolo derivante dalla minaccia di rovina dell’edificio condominiale. Tuttavia l’amministratore non risponde della contravvenzione nel caso in cui abbia fatto quanto era possibile per adempiere al suddetto obbligo, ma i lavori non siano stati eseguiti non avendo i condomini messo a disposizione la somma necessaria. Cass. pen., sez. I, 9 marzo 1959
[tartamania 23-07-2011 12:56:09]:
La mia domanda è: cosa devo fare per far sbloccare la situazione e pretendere la messa in sicurezza del cornicione anche dalla parte che sta sul mio terrazzo? Se mi dovesse colpire qualche calcinaccio chi è il responsabile,l'amministratore(che non amministra) oppure i condomini (che non vogliono pagare)?Potete indicarmi i passi da fare,i n modo che possa godere della casa che ho acquistato con tanta fatica,senza dover indossare l'elmetto quando esco dalla cucina o dalle stanze da letto?
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