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R.M. 108/E del 15/10/2010: Recupero IVA agevolata gas metano per Condomini

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L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Ministeriale n.108/E del 15.10.2010 ha inteso fornire chiarimenti in merito al trattamento fiscale che deve essere riservato agli impianti di riscaldamento centralizzato e collettivo chiarendo che l’aliquota IVA dovuta pari al 10% si applica, non sulla tipologia di utilizzo, ma sull'entità del consumo che deve essere al massimo di 480 metri cubi all’anno per ogni appartamento che costituisce il condominio o la cooperativa di abitanti, e non dell’intero edificio.

Modificando il DPR 633/1972, il D.Lgs. 02.02.2007 n. 26 ha disposto che, a partire dal 1 gennaio 2008, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% sul gas metano non farà più riferimento a quello utilizzato per usi domestici, di cottura cibi e per produzione di acqua calda, bensì a quello utilizzato come combustibile per usi civili, limitatamente a 480 metri cubi per anno solare (art. 2, comma 5, del D.Lgs. 2.2.2007 n. 26). Tale normativa ha di fatto introdotto una distinzione tra il gas metano per usi civili e quello utilizzato per fini industriali e commerciali, introducendo una differenza di tassazione che non si basa più sulla tipologia di utilizzo ma sull’entità del consumo.

La nuova struttura impositiva dell’accisa, relativa al gas naturale impiegato per la combustione in usi civili (precedentemente basata sull’articolazione delle aliquote in relazione alla tipologia d’uso) prevede l’applicazione di aliquote differenziate in rapporto a scaglioni di consumo nell’anno solare. Alla chiusura dell’anno solare, il conteggio si azzererà, indipendentemente dall’utilizzo pieno o meno dei limiti fissati per ciascuno scaglione.

Sulla base della normativa di cui al D.Lgs. 26/2007 l’Agenzia delle Entrate si era pronunciata con la Circolare Ministeriale n.2/E del 17.01.2008, ma nessun documento di prassi aveva mai affrontato il tema della specifica problematica dei condomini e delle cooperative di abitanti di edifici abitativi.

La Risoluzione Ministeriale n.108/E del 15.10.2010 chiarisce che l’IVA al 10% deve essere misurata sui consumi energetici di ogni appartamento che costituisce il condominio o la cooperativa di abitanti, e non dell’intero edificio. Pertanto, il limite di 480 mc deve essere moltiplicato per il numero di appartamenti (ad esempio 480 mc x 10 appartamenti = 4800 mc) e su quest’ultimo limite di utilizzo va applicata l’IVA al 10%.

In base alla pronuncia dell’Agenzia, i consumatori possono chiedere alla società energetica il rimborso della maggiore Iva pagata, poiché il rapporto tra utenti del servizio e imprese che erogano il gas è regolato dalla disciplina civilistica.

 

Allegati:
Scarica questo file (RM 108-E DEL 15 OTTOBRE 2010.pdf)RISOLUZIONE MINISTERIALE N. 108/E DEL 15/10/2010[CLICCA QUI PER VISUALIZZARE E/O SCARICARE IL TESTO DELLA RISOLUZIONE MINISTERIALE N. 108/E DEL 15/10/2010]43 Kb