Vivere o semplicemente possedere un'unità immobiliare in Condominio impone il rispetto di determinate regole. Oltre che dalla Legge e/o da atti normativi di rango inferiore, limitazioni e divieti posso essere imposti dal Regolamento condominiale nonché da specifici atti regolamentari a livello locale ovvero comunale. Fra questi, di particolare rilevanza per l'ambito condominiale e non solo, si annovera il Regolamento di Polizia Urbana generalmente consultabile, se adottato, presso il Comune nel quale è ubicato l'immobile ovvero sul sito internet dell'ente stesso.
Il Regolamento di Polizia Urbana contiene generalmente norme intese alla salvaguardia degli interessi pubblici quali il decoro, l'igiene, la quiete e la sicurezza dei cittadini e può altresì disciplinare le modalità di occupazione del suolo pubblico e di aree private aperte al pubblico; l'installazione di tende solari, targhe ed insegne; gli orari per l'esecuzione di determinate attività e lavori rumorosi e non. Di seguito riportiamo a titolo di esempio, e per ogni più ampia documentazione, il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Schio ed in allegato al presente articolo anche i regolamenti di Polizia Urbana dei comuni di Breganze, Malo, Piovene Rocchette, Schio e Thiene.
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA del COMUNE DI SCHIO
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 203 del 23.07.1984
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Disciplina dei servizi di Polizia Urbana
La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall’Autorità Comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio. Nel presente Regolamento, per indicare gli atti che conferiscono la facoltà di esercitare determinate attività, o consentono determinati comportamenti o situazioni, sono usati i termini concessione o autorizzazione, e considerati sinonimi, i termini licenza o permesso. Gli atti di cui al comma precedente costituiscono titolo di Polizia Urbana.
Art. 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Municipale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l’obbligo di far osservare le disposizioni dell’Autorità Comunale. Salvo quanto disposto dall’art. 13 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689, nell’esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell’Autorità Comunale destinati all’esercizio di attività per cui è prevista l’autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla Legge, dai regolamenti o dall’Autorità. Per l’accertamento di reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.
Art. 3 - Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni
Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con domanda motivata, con l’osservanza delle Leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti. Per decidere sull’istanza, il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti. Prima del rilascio dell’autorizzazione o della concessione, il Sindaco ha facoltà di fissare un termine entro il quale il richiedente deve completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica. Tale termine può essere fissato normalmente fino a sessanta giorni. In casi eccezionali, e particolarmente quando per l’utilizzazione del titolo si renda necessario l'approntamento di locali o l’esecuzione di lavori, il termine stesso può essere congruamente prorogato. I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l’ordinamento interno del Comune. I titoli si intendono accordati: a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare; b) previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l’atto medesimo; c) senza pregiudizio di diritti di terzi; d) con l’obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell’autorizzazione o della concessione data; e) sotto l’osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte; f) con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico; g) con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo è subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati. Il Sindaco potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli: 1) ad un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile, adeguato al rischio, che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazione di sua libera scelta; 2) a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell’accertamento della sicurezza o dell’idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti all’apposito albo, all’uopo incaricati, a cura e spese del richiedente. Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.
Art. 4 - Ostensibilità e validità dei titoli
I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'Ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell’originale. I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore ad un anno. Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l’osservanza delle condizioni indicate all'art. 3.
Art. 5 - Sospensione, revoca e decadenza dei titoli
Salve speciali disposizioni di Legge, i titoli rilasciati dal Comune: • possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente; • possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità; • devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari, od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio. Si intende decaduto il titolo: • quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l’atto è stato rilasciato; • quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato. Ove si reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.
TITOLO II - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO
Art. 6 - Divieto di occupare il suolo
E’ proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell’Autorità Comunale.
Art. 7 - Domande per l’occupazione del suolo
Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito, dovrà fare domanda al Sindaco, indicando nella medesima la località e l’estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell’occupazione e la durata della stessa.
Art. 8 - Occupazioni permanenti e temporanee
Si considerano permanenti le occupazioni non inferiori ad un anno, anche se non comportano costruzione di manufatti od installazione di impianti. Si considerano "temporanee" le occupazioni la cui durata sia inferiore ad un anno.
Art. 9 - Concessione di occupazioni permanenti
Le occupazioni "permanenti" sono deliberate dalla Giunta Municipale, sentiti gli uffici competenti. Le concessioni debbono essere disciplinate in ogni caso da apposita convenzione da stipularsi dagli interessati con il Comune.
Art. 10 - Occupazione di suolo pubblico per l’esercizio del commercio ambulante [OMISSIS]
Art. 11 - Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione.
Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto al pubblico transito con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie, o altro materiale che possa comunque costituire pericolo o intralcio.
Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili, sono consentite senza autorizzazione o concessione, fuorché negli orari che possono essere vietati dal Sindaco con apposita ordinanza.
Art. 12 - Occupazione di suolo pubblico – Diniego
Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino l’incolumità pubblica. In ogni caso, dev’essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni.
Art. 13 - Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l’occupazione del suolo
Ai titolari di permessi di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato: a) infiggere pali o punte nel suolo; b) smuovere o danneggiare la pavimentazione; c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l’accesso agli edifici e ai negozi; d) positare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell’area concessa o di tollerarne il deposito. I titolari di autorizzazioni o concessioni per l’occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l’obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.
Art. 14 - Installazione di tende solari
E’ vietata l’installazione di tende solari e simili senza titolo rilasciato dal Comune. Le tende e loro accessori sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio devono avere l’orlo inferiore ad un’altezza non minore a metri 2,20 dal suolo, o comunque all’altezza superiore eventualmente stabilita dal Regolamento Edilizio Comunale. Il Sindaco stabilisce nell’apposito provvedimento di autorizzazione la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell’estetica; può autorizzare l’installazione di frange e mantovane prive di elementi rigidi e/o contundenti. L’esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico o aree soggette al pubblico passaggio è di regola vietataqualora ostino ragioni di viabilità o di decoro edilizio od ambientale. Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolunni, il Sindaco stabilisce caso per caso se, ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione. Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista al pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico. Il Sindaco ha la più ampia facoltà di negare l’autorizzazione quando l’edificio indicato per il collocamento di una o più tende sia di interesse artistico. In tempo di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo all’incolumità delle persone o alla circolazione.
Art. 15 - Installazione di insegne, targhe, vetrine, striscioni pubblicitari
Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, e dai regolamenti edilizio, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, sulle occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, è vietata l’installazione di insegne, targhe, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni e altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune, che potrà comunque proibirne il collocamento quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati, risulti offeso il decoro o l’aspetto di luoghi pubblici. Il Sindaco può prescrivere che le insegne o i cartelli inerenti a qualsiasi ed i cartelli pubblicitari abbiano determinate caratteristiche in armonia con le esigenze ambientali. Sono comunque vietate le sorgenti luminose che producono abbagliamento diretto verso aree di pubblico transito. Per le installazioni di cui al primo comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l’altezza dal suolo non potrà essere inferiore a metri cinque. L’installazione di vetrine o bacheche potrà essere autorizzata di volta in volta tenuto conto della sporgenza dal muro e della località.
Art. 16 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro
L’occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posacicli, attrezzature commerciali, merci o altro, può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino motivi estetici, viabilistici o di incolumità delle persone. Nel titolo può essere stabilito che l’occupazione di cui sopra non è consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi.
Art. 17 - Esposizione di derrate all’esterno dei negozi
Le occupazioni di suolo all’esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l’osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene. Dette merci debbono comunque essere tenute ad un’altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.
TITOLO III - NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO
Art. 18 - Disposizioni generali
Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso. E’ pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso. E’ vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l’osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.
Art. 19 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
E’ proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti, e a quant’altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere, o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all’esterno del locale un conveniente numero di idonei porta rifiuti.
Art. 20 - Estirpamento dell’erba e cura delle siepi e piante
Il Sindaco, con apposita ordinanza, può porre a carico dei proprietari di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica via, l’obbligo di provvedere all’estirpamento delle erbe, nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta.
Art. 21 - Atti contrari al decoro e alla decenza
In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all’uopo destinati. Con apposito provvedimento del Sindaco o di altra autorità competente, può essere vietato, altresì, il nuoto ed il bagno nei laghi o nei corsi d’acqua prospicienti aree pubbliche.
Art. 22 - Manutenzione degli edifici
I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l’androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista. Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico. Essi hanno altresì l’obbligo di provvedere ai restauri dell’intonaco ed alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici, nonché di tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.
Art. 23 - Deturpamento di edifici pubblici e privati
Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto. Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici, o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dalla constatazione, all’eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita d’ufficio senza obbligo di preavviso. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro, o di opportunità, il Comune potrà provvedere all’immediata eliminazione dei deturpamenti. Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l’intonaco, le tinte, e comunque, la superficie dei manufatti.
Art. 24 - Distribuzione di manifesti
Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciar cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione. La distribuzione dei materiali sopraddetti, con l’osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, dev’essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.
Art. 25 - Cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi
Salvo quanto prescritto dal precedente art. 15 e da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure, lapidi o targhe sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie o piazze. Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.
Art. 26 - Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico
Senza autorizzazione del Sindaco, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali. La lavatura o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono di norma vietate. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.
Art. 27 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili, non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti dall’Autorità Comunale. E’ vietato, altresì, distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Sindaco. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non si provochi gocciolamento sull’area pubblica o di uso comune.
Art. 28 - Battitura di panni e tappeti
E’ vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili. Tali operazioni potranno essere consentite soltanto negli orari e con le modalità stabilite dal Sindaco con apposita ordinanza.
Art. 29 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni
La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni, dev’essere eseguita senza arrecare molestia o intralcio ai passanti. Il Sindaco potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.
Art. 30 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
E’ vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque. I proprietari degli edifici, gli affittuari, e chiunque è nel godimento di un immobile, deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque, in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.
Art. 31 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani
I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità nei luoghi e negli orari che saranno stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza o dall’apposito regolamento comunale di conferimento raccolta e smaltimento. E’ vietato gettare o calare rifiuti, sciolti od in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d’acqua. Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Sindaco con propria ordinanza o dal regolamento comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Salvo quanto può essere disposto dal regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.
Art. 32 - Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti
Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da lastrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate con i criteri, le modalità e negli orari stabiliti dal Sindaco con ordinanza o dal regolamento comunale di igiene e sanità. In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale trasportato.
Art. 33 - Trasporto di materiali di facile dispersione
Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, dev’essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell’aria.
Art. 34 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l’obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucciolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all’abbattimento dei blocchi di ghiaccio. In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi. Qualora il Sindaco, con propria ordinanza, ritenga di stabilire che le falde dei tetti prospicienti vie, piazze, spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, debbano essere muniti di idoneo paraneve, ogni proprietario o inquilino di detti immobili dovrà provvedere costantemente e tempestivamente a scaricare la neve ed il ghiaccio dalle porzioni di tetto a valle del paraneve, dalle grondaie, dai poggioli e dalle sporgenze in genere. Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti, in maniera da evitare danni alle persone o alle cose. Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti dalla circolazione veicolare o pedonale, dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale, che stabilirà di volta in volta l’orario relativo e le eventuali cautele eccezionali. E’ vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale. Qualora il Comune non provveda direttamente alla spalatura o all’asporto, la neve dovrà al più presto possibile essere trasportata a cura dei frontisti, in aree private non soggette a pubblico passaggio o nelle discariche autorizzate.
Art. 35 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni
Resta vietato eseguire, senza titolo del Comune, lo scarico ed il deposito anche temporanei sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico, dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall’Autorità Comunale. Senza autorizzazione del Comune è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati. Il Sindaco può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito. I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d’ufficio a spese del trasgressore.
Art. 36 Emissioni di fumo ed esalazioni – polvere
Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia. Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente. E’ vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito.
Art. 37 - Altri atti vietati
In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico: a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali; b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, o altri oggetti; c) collocare, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie; d) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale; e) eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati; f) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste; g) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane; h) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o, comunque, danneggiarle; i) sedersi a terra, sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti; l) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici o sui monumenti; m) sdraiarsi o salire sulle panchine. Resta altresì vietato: 1) condurre, nelle località indicate dal Sindaco con apposita ordinanza, animali molesti o che sporchino i luoghi soggetti a pubblico passaggio, a meno che chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per l’immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere ed asportare gli escrementi; 2) introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione e commercio e la somministrazione per il pubblico di alimenti e bevande.
Art. 38 - Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti
In tutto il territorio comunale, qualora esistano aree appositamente destinate, è vietata, fuori dalle stesse, la sosta per pernottamento in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere. Qualora non esistano o non siano disponibili le aree di cui al comma precedente, il Sindaco potrà vietare la sosta per pernottamento in determinate località e vie del Comune. Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l’impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate in aree private. La sosta delle carovane dei nomadi potrà essere consentita solo in località periferiche o negli spazi prestabiliti. Qualora la presenza delle persone di cui al comma precedente, o per il numero delle stesse, o per motivi di igiene e sanità, possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà ordinare che le persone, non iscritte nelle liste anagrafiche, abbandonino il territorio comunale unitamente alle proprie cose. Trascorso il termine fissato per lo sgombero sarà data esecuzione all’ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica.
TITOLO IV - QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO
Art. 39 - Disposizioni di carattere generale
In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico, è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.
Art. 40 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni [OMISSIS]
Art. 41 - Custodia e detenzione di cani o di altri animali
E’ vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini, od in altri luoghi privati, cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l’animale molesto od a porlo in condizioni da non disturbare. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via. Ai proprietari e detentori di cani o di altri animali è vietato condurre, lasciar vagare o abbandonare i medesimi se
affetti da malattie, ferite o piaghe ributtanti.
Art. 42 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico
Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare, portante l’apposita targhetta comunale, e dovranno essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore a centimetri ottanta. Tutti i cani di grossa taglia, come i mastini, gli alani, i doberman, i pastori, nonché i cani di indole mordace, dovranno essere muniti anche di idonea museruola. Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l’accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l’accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l’indicazione "Attenti al cane". Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola: • i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore; • i cani da pastore quando accompagnino il gregge; • i cani delle forze di polizia durante l’impiego per fini d’istituto.
Art. 43 - Cattura dei cani e di altri animali [OMISSIS]
Art. 44 - Molestia agli animali [OMISSIS]
Art. 45 - Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali
Nelle abitazioni, ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l’uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, fonografi, giradischi e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato.
Art. 46 - Impianto e uso di macchinari
L’impianto e l’uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.
Art. 47 - Segnalazioni sonore, sirene e campane [OMISSIS]
Art. 48 - Dispositivi sonori di allarme
L’impianto e il funzionamento di segnali d’allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall’esterno, sono soggetti all’osservanza delle seguenti prescrizioni: 1) Il segnale acustico dev’essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare entro quindici minuti primi dall’inizio, anche se il segnale è intermittente; 2.)congiuntamente al funzionamento del segnale d’allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dall’esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l’allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l’installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, etc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d’allarme. I segnali d’allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l’osservanza delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d’allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.
Art. 49 - Attività rumorose vietate [OMISSIS]
Art. 50 - Attività professionali rumorose e incomode
L’esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi, come puro l’uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, è consentito: a) nel periodo dal 1° Aprile al 30 Settembre: dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30; b) nel periodo invernale dal 1° Ottobre al 30 Marzo: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00. Tali limitazioni di orario non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all’Industria e all’Artigianato. Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità. Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l’orario delle attività di cui al presente articolo.
Art. 51 - Rilevamento e repressione delle attività rumorose
La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all’aperto, verranno accertati d’ufficio od a richiesta degli interessati. Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o ad attenuarla.
Art. 52 - Mestieri girovaghi [OMISSIS]
Art. 53 - Trasporto di oggetti
Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi, deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee. Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono esser muniti degli opportuni ripari durante il trasporto. Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengano trasportati orizzontalmente, debbono venire sorretti da almeno due persone. Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.
Art. 54 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi [OMISSIS]
Art. 55 - Deposito di cicli, carrozzelle, carriole
E’ vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.
Art. 56 - Rovinio di parti od accessori di fabbricati
Oltre a quanto prescritto nel Titolo Terzo del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l’ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie. Qualora si verifichino improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l’obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all’Autorità Comunale.
Art. 57 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati
Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi, o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune. L’innaffiamento o l’irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l’acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.
Art. 58 - Protezione in occasione di lavori
I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, scheggie, detriti, polvere, colori, possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.
Art. 59 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere. Gli scavi, le cave e le fosse esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.
Art. 60 - Apertura di botole e chiusini
E’ vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venire autorizzate con l’osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.
Art. 61 - Pitture e verniciature fresche
Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.
Art. 62 - Esposizioni
Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di Legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, pericolosi per la pubblica incolumità.
Art. 63 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento
L’installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru, o di altri impianti di sollevamento, deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico, o aperto al pubblico, o sulle altrui proprietà. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni.
Art. 64 - Carichi sospesi
Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.
Art. 65 - Recinzioni
Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all’altezza determinata in base al Regolamento Edilizio.
Art. 66 - Luminarie e cavi elettrici
Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell’energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell’Autorità Comunale. Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose.
Art. 67 - Uso e manomissione di segnali [OMISSIS]
Art. 68 - Detenzione e deposito di materie infiammabili
Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d’uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell’esercizio. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di Legge, il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.
Art. 69 - Contatori del gas e bombole
Salvo diverse disposizioni di Legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall’esterno, con esclusione del vano scale. E’ fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o semi-interrati. Quando risulti possibile, in relazione all’ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all’aperto.
Art. 70 - Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza
Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi, od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all’esterno dell’edificio, in prossimità dell’ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 20 x 30, contenente la scritta: "In caso di emergenza chiamare:", seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l’esposizione della targa di cui al comma precedente.
Art. 71 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni
Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato: 1) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati; 2) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti; 3) far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze; 4) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone; 5) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio; 6) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l’accesso o l’uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.
Art. 72 - Uso delle risorse idriche potabili
Qualora sia necessario regolamentare o limitare l’uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l’uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.
TITOLO V - COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE – ESERCIZI PUBBLICI
Art. 73 - Obbligo di vendita [OMISSIS]
Art. 74 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita [OMISSIS]
Art. 75 - Indicazione del peso delle merci [OMISSIS]
Art. 76 - Esposizione dei prezzi [OMISSIS]
Art. 77 - Carta da avvolgere [OMISSIS]
Art. 78 - Limiti per il commercio ambulante senza posto fisso [OMISSIS]
Art. 79 - Contegno degli esercenti il commercio [OMISSIS]
TITOLO VI - NORME DI PROCEDURA PER L’ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
Art. 80 - Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni
Per l’accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, e per la definizione degli accertamenti, per l’introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale, e della Legge 24.11.1981, n. 689.
Art. 81 - Rimessione in pristino
Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Sindaco potrà ordinare al trasgressore ed alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile, la rimessione in pristino o l’eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine. In caso di inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire gli occorrenti lavori d’ufficio, addebitando le spese agli interessati.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 82 - Abrogazione di norme preesistenti
Il presente Regolamento abroga: 1) il Regolamento di Polizia Urbana, adottato con deliberazione podestarile del 23 Novembre 1932; 2) ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria o incompatibile con la presente normativa.
Art. 83 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento, previa approvazione e pubblicazione nelle forme di Legge, entrerà in vigore dopo la pubblicazione di cui all’art. 62 del T.U. 3.3.1934, n. 383.