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Utenze idriche condominiali: obbligo di installazione di singoli contatori acqua di ripartizione per ciascuna unità abitativa

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Già la Legge 5 gennaio 1994 n. 36 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche" all'articolo 5, comma 1) prevedeva che "il risparmio della risorsa idrica è conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure: ... c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa".

In attuazione della suddetta normativa più conosciuta come "Legge Galli", è poi intervenuto il D.P.C.M del 4 marzo 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1996, n. 62 S.O., recante sempre "Disposizioni in materia di risorse idriche" che testualmente si riporta di seguito in estratto.

8.2.8. Misurazione

La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua, di regola, al punto di consegna, mediante contatori, rispondenti ai requisiti fissati dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, recepente la Direttiva Comunitaria n. 75/33. Là dove esistono consegne a bocca tarata o contatori non rispondenti, deve essere programmata l'installazione di contatori a norma.
In relazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa.
È fatto obbligo al gestore di offrire agli utenti l'opportunità di fare eseguire a sua cura, dietro compenso e senza diritto di esclusività, le letture parziali e il riparto fra le sottoutenze e comunque proporre procedure standardizzate per il riparto stesso.

La disciplina degli eventi contenziosi deve essere prevista nel Regolamento di utenza.

La normativa sopra richiamata è stata poi ripresa dal D.Lgs 152/2006 del 3 aprile 2006 recante "Norme in materia ambientale" che riunisce tutta la normativa su acque, suolo, rifiuti, ecc. in un unico testo abrogando le precedenti norme in vigore. In base all'articolo 146 del succitato decreto, confermando lo spirito e le intenzioni della previgente legislazionei, veniva demandato alle Regioni l'adozione di "norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli spechi ed in particolare a: ... f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa".

Allegati:
Scarica questo file (Dpcm_04-03-1996.pdf)DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 4 MARZO 1996[CLICCA QUI PER VISUALIZZARE E/O SCARICARE IL TESTO DEL D.P.C.M. 4 MARZO 1996 SULLE RISORSE IDRICHE]227 Kb