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Condominio e Bonus Gas: normativa, regolamentazione e riflessioni

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Il Bonus Gas è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Tale agevolazione è stata introdotta dall'articolo 3, comma 9, del Decreto Legge 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, e reso operativo dall'Autorità per l'Energia, con la collaborazione dei Comuni. Il bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in bombola o per il GPL), per i consumi nell'abitazione di residenza. Il bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, se in presenza di un indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro ovvero non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico).

Il Bonus Gas è determinato ogni anno dall'Autorità per l'Energia al fine di consentire un risparmio del 15% circa sulla spesa media annua presunta per la fornitura di gas naturale (al netto delle imposte). Il valore del bonus viene differenziato: per tipologia di utilizzo del gas (solo cottura cibi e acqua calda; oppure cottura cibi, acqua calda e riscaldamento insieme); per numero di persone residenti nella stessa abitazione; per zona climatica di residenza (in modo da tenere conto delle specifiche esigenze di riscaldamento delle diverse località).

Per fare domanda occorre compilare gli appositi moduli e consegnarli al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i Centri di Assistenza Fiscale CAF). I moduli sono reperibili sia presso i Comuni che sui siti internet istituzionali quale quello dell'Autorità per l'Energia. In allegato al presente articolo sono riportati i moduli B e C relativi alle forniture individuali + centralizzate e centralizzate.

Di seguito la normativa di riferimento ed una riflessione personale sull'argomento.

Il DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185 recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" è entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.280 del 29/11/2008 - Suppl. Ordinario n. 263.

Rinviando alle successive modificazioni introdotte dalla conversione in Legge n. 2/2009, il D.L. n. 185/2008 all'articolo 3, comma 9, testualmente recitava:

9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. Hanno accesso alla compensazione anche le famiglie con almeno 4 figli a carico con isee non superiore a 20.000 euro. La compensazione della spesa e' riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonche' in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalitaà stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto  ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 448 del 2001. Nella eventualita' che gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente periodo, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.

Con la citata converione in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28/01/2009 - Suppl. Ordinario n. 14) la normativa è stata così modificata come da seguente testo coordinato introducendo anche il comma 9-bis

9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. Hanno accesso alla compensazione anche le famiglie con almeno 4 figli a carico con isee non superiore a 20.000 euro. La compensazione della spesa La compensazione della spesa tiene conto della necessita' di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali ed e' riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonche' in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalitaà stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 448 del 2001 28 dicembre 2001, n. 448. Nella eventualita' che gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente periodo, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio fatta eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che continuano ad essere destinati alle finalita' di cui al citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007.

9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.

RIFLESSIONE

In sede di conversione in Legge è stata giustamente al tempo considerata anche la situazione riguardante i "clienti che utilizzano impianti condominiali" ma sono proprio le modalità di riconoscimento del Bonus Gas relativamente agli impianti condominiali centralizzati che stimolano la presente riflessione.

In caso di impianto condominiale di riscaldamento con o senza produzione di acqua calda sanitaria, per accedere all'agevolazione è necessario per il richiedente indicare nell'istanza la denominazione del Condominio intestatario della fornitura di gas, il relativo codice fiscale nonchè il codice PDR presente sulla bolletta. Tali informazioni possono essere fornite dall'Amministratore condominiale (per tramite del rispettivo condòmino proprietario in caso di locazione) e molto spesso ciò avviene a semplice richiesta dell'interessato.

Ora, mentre per le utenze private con proprio autonomo e specifico contratto di fornitura intestato, il Bonus Gas viene riconosciuto direttamente in bolletta al richiedente, in caso di utenze condominiali con contratto di fornitura intestato al Condominio, il Bonus Gas viene erogato mediante bonifico domiciliato intestato al beneficiario ed incassabile presso Poste Italiane. Il problema che si pone è dunque questo: se nel caso di utenze private l'agevolazione trova riscontro verificabile rispetto alla finalità della richiesta, qualora si tratti di utenze condominiali l'erogazione del contributo non ha alcun effettivo vincolo di destinazione e possibilità di verifica della stessa.

Tale osservazione assume una particolare rilevanza di fronte a situazioni di insolvenza nel pagamento dei contributi condominiali verificato che, purtroppo frequentemente, l'incasso del Bonus Gas non corrisponde poi, da parte del beneficiario, al versamento al Condominio delle spese relative al servizio di riscaldamento per le quali è concesso. Quale Amministratore condominiale personalmente esercito una sorta di "obiezione di coscienza" non fornendo il codice PDR della fornitura a quei soggetti che non sono in regola con il versamento delle quote condominiali qualora ricorrano anche le condizioni di mora protratta per un semestre per cui è altresì possibile "sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato" ai sensi dell'articolo 63 dip. att. C.C. anche secondo la nuova formulazione della Legge 220/2012.

Soluzione? Visto l'obbligo di apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale stabilito dalla Riforma del Condominio, se l'erogazione del Bonus Gas avvenisse mediante accredito delle somme riconosciute sullo stesso (a scalare poi dalle quote dovute dal beneficiario a titolo di spese condominiali per il servizio di riscaldamento), quel vincolo di destinazione mancante nella vigente regolamentazione sarebbe sostanzialmente garantito. Cosa serve? Semplicemente che l'interessato richieda all'Amministratore condominiale, ed indichi nel modulo di richiesta, anche l'IBAN del conto corrente del Condominio intestatario della fornitura. A mio avviso sarebbe auspicabile che il legislatore e/o l'Autorità per l'Energia prendessero in considerazione questo suggerimento.

Allegati:
Scarica questo file (Modulo B_gas.pdf)MODULO B BONUS GAS PER FORNITURE INDIVIDUALI + CENTRALIZZATE[CLICCA QUI PER VISUALIZZARE E/O SCARICARE IL MODULO B BONUS GAS]27 Kb
Scarica questo file (Modulo C_gas.pdf)MODULO C BONUS GAS PER FORNITURE CENTRALIZZATE[CLICCA QUI PER VISUALIZZARE E/O SCARICARE IL MODULO C BONUS GAS]25 Kb