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Lettera al Sindaco di Schio sul Regolamento acquedotto A.V.S.

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OGGETTO: SERVITU DI ACQUEDOTTO – OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE FRA GESTORE ED UTENZA PER OTTIMIZZARE LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO E VALORIZZARE IL PATRIMONIO ACQUEDOTTISTICO.

Signor Sindaco,

Le scrivo per rappresentarLe quanto segue auspicando, senza alcuna volontà si alimentare sterili polemiche, un Suo autorevole interessamento per una questione in generale più che per uno specifico caso in particolare.

Per regola e prassi l'allacciamento idrico per gli edifici di nuova costruzione prevede che i contatori siano collocati, in nicchia o pozzetto, “al limite della proprietà privata”. I ragionevoli e dichiarati motivi sono sostanzialmente l'accessibilità ai misuratori (che rappresentano i cosiddetti punti di consegna) per la lettura dei consumi, le verifiche e manutenzioni ma anche per l'opportunità di evitare il costituirsi di situazioni di servitù (e quindi maggiori assunzioni di responsabilità del Gestore) per tubazioni passanti in proprietà privata. Si ricorda che, a norma dell'arti. 1091 del Codice Civile, "il concedente dell’acqua di una fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti ad eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell’acqua fino al punto in cui ne fa la consegna" salvo che il titolo non disponga diversamente quindi, se il punto di consegna è il contatore, risulta ovvio che lo stesso dovrebbe essere sempre installato (o successivamente spostato) a confine.

Il patrimonio edilizio privato esistente in molti casi (compreso quello particolare dal quale trae spunto la presente) è però caratterizzato dalla presenza di contatori (punti di consegna) entro i limiti della proprietà privata (in pozzetti, sottoscala, locali tecnici di proprietà condominiale) che determinano quindi dalla presenza di tubazioni a monte del contatore insistenti nel sottosuolo privato.

La presenza di tubazioni a monte dei contatori entro le proprietà private configura di fatto delle servitù "apparenti", caratterizzate da opere visibili e permanenti, generalmente al tempo costituite in forma "volontaria" (probabilmente contrattuale se non anche tacita) in funzione della fornitura di acqua potabile. In tema di servitù quindi, la proprietà privata si codifica quindi quale fondo servente mentre l'infrastuttura acquedottistica in generale rappresenta il fondo dominante a favore del quale il fondo servente è gravato

Per quanto attiene lo spostamento dei contatori esistenti, analogamente alle nuove installazioni, il Regolamento del Servizio Idrico Integrato – Acquedotto gestito da A.V.S. in merito (art. 18) prevede che “L’Utente può richiedere lo spostamento del contatore, a proprie spese, che verrà eseguito esclusivamente dal Gestore; il medesimo Utente provvederà, a proprie spese, all’allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore. È facoltà del Gestore imporre lo spostamento del misuratore, a spese dell’Utente, quando ragioni di sicurezza o prevenzione lo consiglino oppure per modifiche intervenute nelle reti di distribuzione. Lo spostamento potrà, in deroga a quanto sopra previsto, essere eseguito con spese in toto o in parte a carico del Gestore solo ed esclusivamente quando la necessità dello spostamento derivi da una maggiore facilità d’accesso per il Gestore e solo a seguito di valutazione congiunta tra quest’ultimo e l’Utente […]” ma nulla è regolamentato in merito allo spostamento delle tubazioni in proprietà privata. Nel caso particolare, come per altre situazioni, A.V.S. considera lo spostamento dei contatori o semplicemente della tubazione (come nel caso particolare) come "nuovo" allacciamento e non come modifica di un allacciamento esistente e chiede il pagamento di oneri in regime di monopolio di esecuzione non valutando arbitrariamente l'espressa deroga prevista dall’art. 18 sopra citato. Risulta ovvio invece che, la collaborazione fra Utenza e Gestore nel rispetto delle regole, comporterebbe indubbi vantaggi per il secondo in funzione della “maggiore facilità d’accesso per il Gestore”.

Nel caso della fornitura di acqua potabile ovvero in generale della servitù di acquedotto (ex art. 1033 c.c.), si evidenzia che la stessa rappresenta una caso tipico di quelle servitù legate ai "bisogni della vita" ovvero tutelanti un interesse a carattere privato ma con rilievo generale e pubblico, per il quale esiste un obbligo di legge per la proprietà del fondo di consentirne il passaggio a prescindere anche dall'utilità diretta. L'articolo 1069 del Codice Civile in tema di servitù disciplina le "opere sul fondo servente" precisando che "Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge. Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi“. Quest'ultimo capoverso descrive il caso tipico degli allacciamenti d'acqua con contatori (punti di consegna) all'interno della proprietà privata.

Per Legge quindi, se le ha eseguite a sue spese e nel proprio interesse, le opere realizzate appartengono al titolare della servitù, e rappresentano delle pertinenze del fondo dominante, a cui servono e sono destinate. Se però, come per la casistica particolare in argomento, le opere giovano e siano state pagate anche dal proprietario del fondo servente (secondo la previsione dell’art. 1069, c. 3°) diventino comuni ai proprietari di entrambi i fondi così come è previsto di regola in materia di servitù di bonifica ex art. 1045 del Codice Civile.

Alla luce di quanto sopra la domanda diventa retorica: per quale motivo l'Utenza dovrebbe pagare, oltre alle spese proprie per le opere a valle del contatore, anche un doppio "contributo" a tariffa obbligata ad A.V.S. per lo spostamento (che non è un nuovo allacciamento) dei contatori e/o delle tubazioni all'interno della proprietà privata che li alimentano? La risposta in merito, a prescindere dalla regolamentazione A.V.S., viene fornita dall'articolo 1068 del Codice Civile che stabilisce le regole per il "trasferimento della servitù in luogo diverso" ossia il cosiddetto locus servitutis (ossia lo spazio, precisamente determinato, sul quale si esercita la servitù che va distinto dal fondo servente). La disciplina codicistica recita: “Il proprietario del fondo servente non può trasferire l’esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente. Tuttavia, se l’originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell’altro fondo un luogo egualmente comodo per l’esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo. Il cambiamento di luogo per l’esercizio della servitù si può del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente. L’autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purché l’esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.” In poche parole ciò significa che (anche senza necessità obbligata di spostamento dei contatori a confine e senza che la stessa sia considerata quale "nuovo" allacciamento) esiste la possibilità, giuridicamente riconosciuta e tutelata, di modificare il locus servitutis in collaborazione fra Utenza e Gestore valutando pariteticamente la coesistenza del minor aggravio per il primo con il vantaggio per il secondo.

Si ritiene pertanto che, nel caso in cui si verifica un maggior aggravio per l'Utente e/o un vantaggio per il Gestore sia quest'ultimo tenuto a sostenere tutte le spese per spostamento dei contatori e delle linee ferme restando a carico dell'Utenza le opere private complementari necessarie. Ovviamente questo motivato suggerimento dovrebbe diventare regola e non solo espressa ed inapplicata deroga altrimenti resterebbe, così come lo è stato finora, solamente una facoltà arbitraria di A.V.S. (ovvero del tecnico e/o dirigente di turno) quello di concedere il “favore” all’Utente a proprio insindacabile giudizio.

Allegati:
Scarica questo file (Regolamento AVS.pdf)REGOLAMENTO A.V.S. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUEDOTTO E FOGNATURA[CLICCA QUI PER VISUALIZZARE E/O SCARICARE IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A.V.S.]995 Kb