Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 è stata promulgata la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" la quale all'articolo 1, comma 59, interviene modificando e l’articolo 13, primo comma, della Legge n. 431/1998 riguardante la "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo".
Il citato cinquantanovesimo comma dell'art. 1 della Legge 208/2015 in vigore dal 01/01/2016 prevede che [...] "è fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6), del codice civile"
In tema di REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE, previsto ex articolo 10 della Legge 220/2012 che sostituisce l'articolo 1130 del Codice Civile, fra i doveri dell'Amministratore e le conseguenti obbligazioni dei Sigg. Condòmini, si ricorda che al punto 6) è previsto di “6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza (delle parti comuni dell'edificio). Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'Amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'Amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'Amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.
Per maggiori informazioni ed approfondimenti sull'argomento vedi http://www.elabor.eu/documenti-a-risorse/352-riforma-del-condominio-istituzione-registro-anagrafe-condominiale.html
Per agevolare quindi tutti i Sigg. Condòmini nell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione dei dati richiesti per l'istituzione/aggiornamento del Registro Anagrafe Condominiale sono stati elaborati ed aggiornati dei modelli di comunicazione/autocertificazione che dovranno essere compilati, sottoscritti e riconsegnati allo scrivente Amministratore in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare in Condominio (compravendita, locazione, ecc.)