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La nuova 46/1990: Entra in vigore il D.M. 37/2008 in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici

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Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno di edifici" (pubblicato in G.U. n. 61 del 12.03.2008) entra in vigore il 27 marzo 2008 (quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Di fatto il D.M. n. 37/2008 sostituisce la Legge 5 marzo 1990, n. 46. Alla stessa data sono infatti abrogati (ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 28.12.2006 n. 300, convertito con modifiche dalla Legge 26.02.2007 n. 17):
1) il regolamento di cui al D.P.R. n. 447/1991;
2) gli articoli da 107 a 121 del D.P.R. n. 380/2001;
3) la Legge n. 46/1990 ad eccezione degli articoli 8 (Finanziamento dell’attività di normazione tecnica), art. 14 (Verifiche), art. 16 (Sanzioni), le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.

Le due principali novità introdotte dal D.M. n. 37/2008 sono che:
1) entro 30 giorni dall' allacciamento di una fornitura di gas, energia elettrica o acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, il committente deve consegnare al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell' impianto;
2) per i vecchi impianti senza dichiarazione di conformità o nei casi in cui la stessa sia stata smarrita è prevista l'introduzione della "dichiarazione di rispondenza" che può essere compilata a posteriori da un professionista iscritto all'albo purchè abbia esercitato per almeno cinque anni nel settore di competenza. Dichiarazione di conformità o di rispondenza, diventano quindi documenti fondamentali, in quanto dovrebbero essere allegati al rogito, in caso di vendita dell' immobile.

Un ulteriore aspetto da sottolineare è l'estensione dell'ambito di applicazione del decreto a tutte le tipologie di edificio, a prescindere dalla loro destinazione d'uso, sia l’allargamento anche agli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere fino ad oggi esclusi.

Si evidenzia Inoltre che, per ottenere il certificato di agibilità di un immobile occorre sia la dichiarazione di conformità che il certificato di collaudo degli impianti installati.

Ai sensi dell'art. 11 del D.M. n. 37/2008 è previsto un unico deposito presso il Comune (Sportello Edilizia), evitando così il deposito anche presso la Camera di Commercio. Si rammenta in ogni caso la necessità di depositare, contestualmente alle due copie di dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte resa sulla base del modello (I o II) di cui all'allegato (la copia destinata al Comune e la copia indirizzata alla Camera di Commercio), anche i cosiddetti allegati obbligatori (previsti esplicitamente dall'art. 7, commi 1 e 2 del D.M. 37/08): 
1) relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
2) progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 oppure schema di impianto realizzato.

Il progetto è necessario per tutti gli impianti, distinti in due tipi:
1) un progetto semplificato, per piccoli impianti, composto da un elaborato tecnico costituito almeno dallo schema dell' impianto, con una documentazione tecnica che descrive eventuali varianti in corso d'opera. Il progetto semplificato può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2) un progetto più complesso, per impianti più grandi (Impianti elettrici di potenza superiore a 6kW o riscaldamento a canne fumarie collettive, per esempio), che prevede una documentazione tecnica più dettagliata ai sensi degli articoli 5 e 7.

a cura di Amm. Cont Manuel

Allegati:
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