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Condominio e fattura elettronica: nuovi adempimenti dal 2019

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Salvo improbabili ripensamenti dell'ultimo momento, a partire da gennaio 2019 arriva la fatturazione elettronica anche per il Condominio il quale, non avendo personalità giuridica, per costante giurisprudenza viene considerato come un soggetto privato ovvero come consumatore finale.

La legge di bilancio del 2018 (art. 1 comma 909) prevede infatti che, a partire dal 1° gennaio 2019, anche le fatture emesse nei confronti dei consumatori finali (B2C ovvero business to consumer) debbano essere fatte in forma elettronica rispettando le regole imposte dai provvedimenti di attuazione.

Il Condominio, che non essendo soggetto passivo IVA non ha alcun obbligo di emissione, riceverà e dovrà quindi ricevere le fatture intestate allo stesso che saranno emesse per cessioni di beni e/o servizi dai vari fornitori compreso l'Amministratore condominiale.

La normativa prevede che la fattura emessa dai soggetti obbligati sarà resa disponibile ai clienti direttamente in un area ad essi riservata accessibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate la quale, con proprio provvedimento, specifica altresì che il cedente/prestatore deve consegnare direttamente al cliente una copia informatica o analogica della fattura elettronica comunicando contestualmente che il documento è messo a disposizione sul sito dell’Agenzia.

Ferme restando le regole su formato e contenuto previste per qualsiasi altro tipo di fattura elettronica, la differenza della fatturazione B2C nei confronti del Condominio riguarda gli elementi necessari per il recapito della stessa. La fattura intestata ed inviata al Condominio NON deve contenere il codice destinatario (che sarà essere valorizzato con “0000000") e NON deve contenere nemmeno l'indirizzo PEC dell'Amministratore condominiale o del Condominio stesso che non è peraltro obbligato ad avere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Con questa indicazione la fattura intestata al Condominio al pari di qualunque altro soggetto privato viene memorizzata dallo SdI in un’area dedicata del contribuente e sarà visionabile direttamente sul sito dell’Agenzia.

Si ricorda che sono esonerati dall'obbligo di emissione/conservazione della fattura in formato elettronico per espressa previsione normativa coloro che applicano il regime forfetario (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014), coloro che applicano il regime di vantaggio (commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011), il regime speciale degli agricoltori (articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72) nonchè le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti, comunitari ed extra comunitari.

Allegati:
Scarica questo file (2018.12.13 Comunicazione Fattura Elettronica CONDOMINIO.pdf)COMUNICAZIONE PER FATTURA ELETTRONICA AI CONDOMINI[CLICCA QUI PER VISUALIZZARE E/O SCARICARE LA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA]78 Kb