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Utilizzo non pertinente dei soldi del Condominio da parte dell'Amministratore

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Nel caso in cui l’Amministratore, nell’esercizio del mandato, utilizzi una parte della provvista condominiale per pagare debiti di un terzo (nella specie un fornitore di un altro condominio) non è ammissibile l’azione di ripetizione dell’indebito per difetto dell’errore scusabile. Pertanto il condominio danneggiato può agire in surroga legale ex art. 2036, terzo comma, cod. civ. subentrando nei diritti dell’originario creditore.

Trib. civ. Milano, sez. VI, 7 gennaio 2011, n. 140

 

Art. 2036 del Codice Civile - Indebito soggettivo
Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede (1147) del titolo o delle garanzie del credito.
Chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti (820 e seguenti) e gli interessi (1284) dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda (Cod. Proc. Civ. 163), se era in buona fede (1147).
Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore (1203 e seguenti).