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Se il costruttore occupa un'area condominiale l'amministratore può fargli causa

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In relazione alla denuncia da parte di un condominio dell’abusiva costruzione da parte del costruttore di una porzione di area (in uso) condominiale mediante la costruzione di manufatto di proprietà esclusiva, sussiste la legittimazione dell’amministratore di condominio ad agire giudizialmente ai sensi dell’articolo 1130 n. 4 e 1131 cc., con azione per il ripristino dei luoghi e il risarcimento del danno, nei confronti dell’autore dell’opera denunciata e dell’acquirente di essa.

Per la Cassazione non c’è bisogno del mandato da parte dell’assemblea, in quanto l’azione rientra fra gli atti conservativi delle parti comuni. Una azione, pertanto, di ripristino e non di accertamento di diritti di proprietà. (Nella specie il costruttore non aveva ultimato alcune opere e aveva realizzato un magazzino per sè, sopra un terreno non più in propria disponibilità, in quanto posto a servizio della progettata costruzione e destinato a giardino condominiale.)

Cass. Sez. Ii Civ, Sentenza n.16230 del 25/07/2011