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Le deliberazioni con cui vengono stabiliti i contributi condominiali costituiscono titoli di credito

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Le decisioni adottate dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini, pur se impugnate davanti all'autorità giudiziaria, salvo che questa ne ordini la sospensione, ipotesi quest'ultima che non ricorre nel caso in esame. Corollario di tale obbligatorietà è che le deliberazioni con cui vengono stabiliti i contributi dovuti dai singoli condomini per far fronte alle spese condominiali, con le quali viene attualizzato l'obbligo contributivo di ciascun comunista, costituiscono titoli di credito del condominio e da sole senz'altro provano l'esistenza di tale credito e legittimano non solo la concessione del decreto ingiuntivo (art. 63 disp. attuaz. c.c.), ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto ed il cui ambito è ristretto alla sola verifica dell'esistenza e dell'efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.

Tribunale di Palermo, Sezione II, 1 febbraio 2011