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L'assemblea non ha potere di determinare le quote di partecipazione dei singoli partecipanti

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L’assemblea non ha il potere di determinare in via provvisoria le singole quote di contribuzione dei partecipanti alla comunione alle spese comuni, dal momento che la misura di tale contribuzione, ove non stabilita dal titolo, è prevista, in via paritaria, dall’art. 1101 cod. civ.

1. La possibilità di una determinazione provvisoria delle quote (millesimi) é stata affermata da questa S.C. in tema di condominio, ma occorre considerare che in tema di condominio, prima della formazione delle tabelle millesimali, non esiste un criterio legale o convenzionale per determinare la misura della partecipazione alle spese, per cui la giurisprudenza in questione trova una sua giustificazione logica.
2. In tema di comunione, invece, la misura della partecipazione, in mancanza del titolo, é stabilita dalla legge, nel senso della parità delle quote (art. 1001 c.c.), per cui non vi é alcun bisogno di una determinazione provvisoria da parte dell’assemblea.
3. Nel caso di successione, poi, le quote sono quelle predeterminate dalla legge nel caso di successione legittima o quelle determinate dal testatore (nel caso di chiamata di eredi in quote disuguali) nella successione testamentaria.

Corte di Cassazione Civile, sez. II, 20/5/2011 n. 11264