Nel caso di un condominio composto da blocchi di edifici separati, ciascuno dotato di un proprio tetto, la spesa per la riparazione di un tetto a carico di tutti i condomini e non solo di quelli del singolo edificio, segue un criterio di riparto contrastante con quello dettato dall’art. 1123, Comma 3, cod. civ. con la conseguenza che deve essere approvata all’unanimità e non a semplice maggioranza.
Cass. Sez. II Civ. - Sent. del 21/02/2012, n. 2487