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Responsabilità per danni da infiltrazioni proveniente dalla colonna montante condominiale

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Ai sensi dell'art. 1117 cc le tubazioni sono di proprietà comune fino al punto di diramazione, esse assolvendo ad una funzione comune fino all'ingresso nella singola unità immobiliare privata, dove la conduttura è predisposta al servizio esclusivo della porzione di proprietà individuale. Pertanto, trattandosi di beni di proprietà comune, il condominio può essere chiamato a rispondere ex art. 2051 cc in presenza di infiltrazioni dannose dovute a difettosità od omessa manutenzione o ristrutturazione delle condutture, gravando sullo stesso, in qualità di custode, l'obbligo di mantenerle e conservarle in maniera tale da evitare la produzione di eventi dannosi.

Ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa, ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la cosa abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali.

Tribunale di Bari, sentenza del 14 gennaio 2010 n.104