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Il rifacimento della centrale termica costituisce atto di straordinaria manutenzione

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L’avvenuta sostituzione della caldaia per vetustà e lo spostamento della centrale per adeguarla alle nuove normative antincendio costituiscono atto di straordinaria manutenzione, in quanto diretto semplicemente a ripristinare la funzionalità dell’impianto e non a creare una modificazione sostanziale o funzionale della cosa comune.

Cassazione, Sez. II, del 14 novembre 2008, n. 27287