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Contribuzione alle spese di manutenzione dell'impianto fognario, bene di proprietà comune.

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L'impianto fognario condominiale, quale elemento accessorio di tutte le unità immobiliari, è un bene di proprietà di tutti i condomini e pertanto devono contribuire alla spese per la conservazione ed il godimento dell'impianto fognario tutti i condomini dell'edificio cui accede.
Le spese sostenute per il ripristino dell’impianto, necessari per il godimento della cosa comune, in applicazione dell'art. 1117 c.c., n. 3, devono essere ripartite secondo il criterio generale di cui all'art. 1123 I comma c.c., e cioè in misura proporzionale al valore della proprietà ed è irrilevante, a tal fine, la circostanza in forza della quale certi locali dell'edificio, non beneficino dell'impianto in questione.

Corte d'Appello Napoli, Sez. II Civile, Sentenza del 4 marzo 2011, n. 721