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Obbligo del nuovo proprietario al pagamento dei contributi condominiali precedenti

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L’art. 63, co. 2°, disp. att. cod. civ., che limita al biennio precedente all’acquisto l’obbligo del successore nei diritti di un condomino di  versare, in solido con il dante causa, i contributi da costui dovuti al  condominio, è una norma speciale rispetto a quella posta, in tema di  comunione in generale, dall’art. 1104, ultimo comma, cod. civ., che rende il  cessionario obbligato, senza alcun limite di tempo, in solido con il  cedente, a pagare i contributi dovuti dal cedente e non versati. Pertanto,  in tema di contributi condominiali va fatta applicazione dell’art. 63, co.  2°, disp. Att. cod. civ. poiché il rinvio operato dall’art. 1139 cod. civ.  alle norme sulla comunione in generale vale, per espressa previsione dello  stesso articolo, solo per quanto non sia espressamente previsto dalle norme  sul condominio.

Cassazione civile Sentenza 18/08/2005, n. 16975

L'acquirente di una unità immobiliare, inserita in un condominio risponde solamente delle spese condominiali sorte in epoca successiva all'acquisto, e ha diritto di rivalersi nei confronti del vecchio proprietario per i debiti accumulati in epoca precedente. In questo caso vale infatti il principio generale della personalità delle obbligazioni, e non quello dell'ambulatorietà passiva, come di norma nell'art. 63, att. C.C.

Cassazione Sez. III n. 1956 del 22/02/2000